Quando è possibile richiedere lo status di rifugiato in Italia e quali sono i diritti e gli obblighi una volta ottenuta la protezione internazionale
Vi è un gran parlare e c’è molta confusione in Italia in materia di immigrazione: le parole accoglienza, clandestinità, espulsioni, protezione internazionale, richiedenti asilo, rimpatri, rifugiati sono tra le più comuni e impiegate anche dai mezzi di comunicazione. Spesso, queste parole, sono usate senza porre il giusto accento sul loro significato, generando un confuso calderone lessicale sotto il coperchio del termine extracomunitario.
I cittadini extracomunitari, dal punto di vista giuridico, non sono tutti uguali nel senso che non tutti godono degli stessi diritti. Una distinzione fondamentale è, infatti, quella tra il cosiddetto migrante economico ed il rifugiato politico, il cui status viene riconosciuto sulla base di motivi sanciti dalla Convenzione di Ginevra. In questo articolo vedremo quali sono i diritti di un rifugiato. Capiremo quando e perché un cittadino extracomunitario o privo di qualsiasi cittadinanza può presentare una domanda per ottenere lo status di rifugiato.
Se sei una persona giunta in Italia con mezzi di fortuna, legalmente o illegalmente, o conosci qualcuno che lo ha fatto per fuggire da un Paese per il timore di subire violenze fisiche o psicologiche, probabilmente hai i requisiti per chiedere all’Italia lo status di rifugiato politico. Vedremo inoltre perché lo status di rifugiato è una condizione speciale che conferisce una serie di diritti e agevolazioni sia sul piano sociale, come l’assistenza medica e la possibilità di studiare, sia sul piano degli affetti. Per il rifugiato, infatti, è ad esempio più facile ottenere il ricongiungimento familiare, perché le condizioni di partenza, nel Paese da cui si fugge, sono particolarmente gravi.
È bene però sapere che il disagio economico non è un parametro valido per ottenere lo status di rifugiato politico: essere poveri o vivere in un Paese con scarso accesso a beni materiali non è un motivo sufficiente per pensare che la richiesta trovi accoglimento. Per ottenere tale condizione devono sussistere una serie di gravi pericoli alla tua incolumità psicofisica, dettati da discriminazioni per ragioni come la religione, il colore della pelle, l’orientamento sessuale o il fatto di parlare una lingua minoritaria all’interno di un gruppo sociale non tollerato dalle istituzioni ufficiali.
Indice:
1 Chi è un rifugiato?
2 Chi e dove può presentare la domanda di rifugiato?
3 Che cosa si intende per persecuzioni?
4 Conoscere i propri diritti
5 I diritti di chi ha ottenuto lo status di rifugiato in Italia
6 Lo status di rifugiato può essere revocato?
7 Lo status di rifugiato in Italia per l’orientamento sessuale.
Chi è un rifugiato?
La Convenzione di Ginevra [1] del 1951 definisce rifugiato l’individuo che «temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra».
Fin dal 1950, la protezione internazionale dei rifugiati costituisce l’attività principale del mandato dell’Unhcr, ovvero l’Alto Commissariato delle Nazione Unite per i Rifugiati. L’Unhcr è un organismo sovranazionale che assiste i rifugiati nel Paese che li accoglie durante tutto il percorso della protezione internazionale; per questo, si impegna affinché il rifugiato:
non venga rimpatriato nel Paese da dove è fuggito temendo le persecuzioni;
sia assistito durante la richiesta di asilo;
sia assistito nel ricevere lo status di rifugiato;
sia assistito nelle fasi di rimpatrio o di reinsediamento o di inserimento nel Paese ospitante.
Nell’ambito della protezione internazionale, si parla di asilo politico se il soggetto ha dimostrato di essere stato vittima di persecuzioni nel Paese da cui è fuggito. Si parla invece di protezione sussidiaria se il soggetto non ha dimostrato di essere stato perseguitato nel Paese da cui è fuggito ma lo sarebbe, con conseguenze gravi quali la morte o la tortura, se vi facesse ritorno.
Lo Stato italiano regola le procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale sulla base di un decreto del Presidente della Repubblica [2]. La legge prevede la valutazione della domanda da parte di una apposita commissione territoriale, la quale esamina la documentazione e convoca il richiedente per un colloquio.
La commissione territoriale è composta da:
un funzionario della Prefettura, che funge da presidente;
un funzionario della Polizia di Stato;
un rappresentante del comune o della provincia o della regione;
da un rappresentante dell’Unhcr.
L’esito dell’istruttoria, ovvero la decisione se accogliere o meno la domanda, viene motivata dalla commissione territoriale sulla base di elementi di diritto e di fatto. La decisione viene trasmessa alla questura di competenza che la notifica all’interessato.
In Italia, non sono un motivo sufficiente per ottenere lo status di rifugiato le difficoltà economiche riscontrate nel Paese di origine, anche se gravi.
Chi e dove può presentare la domanda di rifugiato?
In Italia, tutti i migranti possono avanzare la richiesta di protezione internazionale. L’esito della domanda può dare luogo allo status di rifugiato o ad un’altra forma di protezione. Come detto, le difficoltà di tipo economico nel Paese da cui si è fuggiti non costituiscono di per sé un motivo sufficiente per ottenere lo status di rifugiato.
Possono richiedere lo status di rifugiato le persone che nel proprio Paese di origine o nel Paese di residenza abituale se non hanno alcuna cittadinanza (apolidi), abbiano il timore giustificato di essere perseguitati per questioni di:
colore della pelle o gruppo di appartenenza (ad esempio: etnia, minoranza o tribù);
nazionalità;
religione;
gruppo sociale di appartenenza;
opinione politica.
In Europa, la direttiva 2004/83/CE, e in Italia il D.lgs. 251/2007, riprende la definizione di rifugiato della Convenzione di Ginevra, precisando ed escludendo, di fatto, i cittadini di Stati membri della Comunità Europea. La definizione si applica solo a cittadini non comunitari e agli apolidi. Questo perché, di fatto, si presuppone che gli Stati dell’Unione Europea siano sufficientemente sicuri sul piano delle libertà individuali. Il Trattato sul funzionamento della Comunità Europea infatti definisce i Paesi membri come sicuri sul piano dei diritti e delle libertà fondamentali dei suoi cittadini. È quindi escluso, per definizione, che in uno Stato come l’Italia, la Spagna, la Francia o la Grecia, un cittadino si senta minacciato dalle istituzioni ad esempio per la fede, il colore della pelle, l’orientamento sessuale, la lingua parlata o il pensiero politico.
La richiesta di status di rifugiato va presentata il prima possibile, presso la polizia di frontiera all’arrivo in Italia oppure presso la Questura, all’Ufficio Immigrazione di Polizia, se già si è in Italia.
La procedura è gratuita, individuale e pertinenza del primo Paese europeo nel quale il richiedente ha messo piede, come stabilito dal Regolamento di Dublino. La decisione spetta alla Commissione Territoriale competente.
Che cosa si intende per persecuzioni?
Cosa sono le persecuzioni è presto detto. Le persecuzioni sono gli atti che mettono a rischio l’incolumità dell’individuo: minaccia di morte, tortura, privazione della libertà personale e, in genere, ogni violazione dei diritti umani.
Come detto sopra, se sei uno straniero, puoi chiedere e ottenere lo status di rifugiato non solo se sei già stato oggetto di persecuzioni, ma anche se hai la paura concreta e realistica di subirne.ù
Conoscere i propri diritti
Il primo diritto che l’Italia garantisce a chi richiede lo status di rifugiato è l’informazione. Se sei uno straniero e ti trovi in Italia per ottenere lo status di rifugiato, hai il diritto di sapere quali sono i tuoi diritti. Per questo, la legge italiana prevede che all’atto di presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale venga consegnato ai soggetti richiedenti un opuscolo informativo che illustra tutti gli obblighi, con le conseguenze in caso di mancato rispetto, e tutti i diritti che sono garantiti.
Questo opuscolo è molto importante in quanto è redatto dall’Unhcr, dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, con la supervisione anche del ministero dell’Interno.
Se sei un cittadino straniero e hai chiesto all’Italia la protezione internazionale, devi sapere che le informazioni che hai fornito nella domanda non verranno trasmesse alle autorità del tuo Paese di origine.
I diritti di chi ha ottenuto lo status di rifugiato in Italia
In Italia, una volta ottenuto lo status di rifugiato, sono assicurati numerosi diritti. Per prima cosa, la Questura di competenza rilascia un permesso di soggiorno per asilo valido 5 anni e rinnovabile alla sua scadenza. Il rifugiato è esentato dal pagamento del contributo per il rilascio e per il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico.
Se sei un rifugiato e ti trovi in Italia, inoltre, hai diritto:
all’assistenza sociale e sanitaria;
a lavorare, sia nel privato che nel pubblico, godendo degli stessi diritti dei cittadini UE;
al ricongiungimento familiare, anche in assenza di un reddito e di un alloggio adeguati, con questi parenti: coniuge maggiorenne e non legalmente separato; figli minori; figli maggiorenni a carico che non siano oggettivamente in grado di provvedere a se stessi; figli adottati, affidati o sotto tutela; genitori a carico che non abbiano altri figli nel Paese di provenienza; genitori con più di 65 anni se i figli nel Paese di provenienza non sono in grado di provvedervi; ascendenti diretti di primo grado di minore non accompagnato che goda dello status di rifugiato;
allo studio;
al documento di viaggio, ovvero un di viaggio che ha il valore equivalente al passaporto del Paese di cittadinanza e che consente di circolare liberamente (senza visto) per un massimo di 3 mesi all’interno dell’Unione Europea, escluse Gran Bretagna e Danimarca;
a conseguire la patente di guida;
a sposarti;
a chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia;
a partecipare all’assegnazione di alloggi pubblici.
Lo status di rifugiato può essere revocato?
Lo status di rifugiato, in Italia, non è eterno né, una volta ottenuto, incondizionato. È possibile perderlo sia perché non più necessario, se vengono meno le condizioni di disagio che lo hanno precedentemente giustificato, sia per revoca in seguito a comportamenti contrari alla legge.
Teoricamente, inoltre, è possibile che lo Stato italiano ritorni sui suoi passi revocando lo status di rifugiato qualora, dopo accertamenti, emerga che lo status è stato riconosciuto sulla base di racconti, documenti o fatti falsi, incompleti o alterati.
Altri casi che valgono la revoca dello status di rifugiato sono:
aver commesso crimini contro l’umanità o crimini di guerra o crimini contro la pace;
aver subito una condanna con sentenza definitiva per i reati di: devastazione, saccheggio, strage, incitamento alla guerra civile, associazione mafiosa, atti che mettono a rischio la pubblica incolumità con l’intento di uccidere qualcuno.
Si tratta di delitti [3] che configurano il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Lo status di rifugiato in Italia per l’orientamento sessuale
L’Unhcr nel 2008 ha pubblicato una nota ufficiale fornendo indicazioni su come ci si debba comportare giuridicamente riguardo le domande di status di rifugiato nell’ambito della Convenzione di Ginevra relativamente all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
Nella nota, si chiarisce che le persone Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e transgender) costituiscono un particolare gruppo sociale e come tali, ai sensi della Convenzione, hanno titolo per chiedere la protezione internazionale. Questa indicazione nel nostro Paese è stata ripresa da due sentenze recenti della Cassazione.
Nel 2019, la Cassazione [4] si è espressa affermando il diritto alla protezione internazionale per il soggetto omosessuale fuggito da un Paese che, pur non considerando reato l’omosessualità, non è in grado di garantirgli un’adeguata protezione se questi viene minacciato da soggetti privati per il suo orientamento.
Se il tuo paese non condanna l’omosessualità, ma permette che un tuo parente, un conoscente o qualsiasi altro soggetto ti discrimini al punto da violare i tuoi diritti fondamentali, hai titolo per la protezione internazionale.
Sempre la Cassazione [5], recentemente, ha esaminato il caso di un senegalese che si era visto rigettare la domanda di protezione internazionale da parte della commissione territoriale e, successivamente, si era visto respinto il ricorso presso il tribunale.
Secondo la Cassazione, il soggetto omosessuale che, nel Paese da cui è fuggito, non può riunirsi con le persone del suo stesso orientamento, ha diritto al riconoscimento della protezione internazionale. Questo perché, afferma la Cassazione, sussiste il diritto di socializzare in maniera conforme alle proprie preferenze. Se non può farlo, subisce una discriminazione per l’appartenenza ad un particolare gruppo sociale.
Note:
[1] Art. 1 A Convenzione di Ginevra 1951.
[2] D.P.R. 21/2015 entrato in vigore il 20.3.2015.
[3] Art. 407 co. 2 lettera A cod. pen..
[4] Cass. sent. n. 11176 del 23.04.2019.
[5] Cass. sent. n. 2458 del 04.02.2020.