Come cambia il processo civile.

 

 

 

 

Approvato al Senato il d.d.l. di riforma della giustizia civile: ecco le maggiori novità introdotte dal testo.

Incentivi fiscali per chi sceglie riti alternativi

Rimodulata fase introduttiva del giudizio

Rimodulazione fase di trattazione e decisione

Procedimento semplificato di cognizione

Appello e ricorso in Cassazione

Come cambiano processo del lavoro e di esecuzione

Arbitrato: maggiori garanzie di imparzialità e indipendenza

Processo civile telematico

Rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie

Tribunale della famiglia

Riforma del processo civile approvata al Senato

Nella giornata del 21 settembre 2021, il Senato ha approvato la riforma del processo civile con 201 voti favorevoli e 30 contrari. Sul provvedimento il Governo ha posto il voto di fiducia, una fiducia che l’Aula di Palazzo Madama ha rinnovato pronunciandosi favorevolmente sul maxiemendamento interamente sostitutivo che ha modificato solo in alcuni “aspetti tecnici” il testo definitivo licenziato dalla Commissione Giustizia. Il testo passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva. Sarà poi il Governo a dover adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi che provvederanno concretamente alle riforme indicate.

Il principale obiettivo dell’intervento riformatore, come rammentato dalla Guardasigilli Marta Cartabia, è l’abbattimento del 40% del tempo di definizione dei processi civili, a seguito dell’impegno in tal senso assunto dal Governo con l’Ue attraverso il PNRR.

I punti fondamentali per semplificare nelle forme e nei tempi i processi e, in generale, per snellire la macchina della giustizia, passano, in primis, attraverso la valorizzazione delle forme di giustizia alternativa, con ritocchi alla disciplina della mediazione e negoziazione, un’implementazione del digitale, stabilizzando alcune misure già sperimentate durante il periodo di pandemia da COVID-19, e una rinnovata attenzione al tema della famiglia, con l’istituzione di un Tribunale ad hoc e di un rito unico in materia di persone, minori e famiglie.

Di seguito le principali novità della riforma (per approfondimenti vai allo speciale Riforma processo civile: tutte le novità):

Incentivi fiscali per chi sceglie riti alternativi

Il Governo punta a deflazionare il carico dei processi favorendo il ricorso a conciliazione, negoziazione assistita e arbitrato, nonché estendendo il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva a nuove materie. In particolare, la riforma andrà anche a riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali correlati procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie.

I maggiori incentivi riguarderanno:

– l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro;

– la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d’imposta e il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali;

– l’ulteriore riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione;

– l’estensione del gratuito patrocinio alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;

– la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

– la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.

Rimodulata fase introduttiva del giudizio

La riforma andrà altresì a rimodulare la fase introduttiva del giudizio al fine di valorizzare gli adempimenti delle parti e con l’obiettivo di assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo. Si punta ad arrivare alla prima udienza con già tutte le “carte scoperte”.

Nell’atto di citazione l’attore dovrà indicare i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda esponendoli in modo chiaro e specifico e indicare i mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e i documenti che offre in comunicazione. Anche il convenuto dovrà indicare mezzi di prova e documenti nella comparsa di risposta, proponendo tutte le sue difese e prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda sempre in modo chiaro e specifico.

Inoltre, in aggiunta ai requisiti di cui al n. 7 dell’articolo 163 c.p.c., l’atto di citazione dovrà contenere l’avvertimento circa l’obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato, in tutti i giudizi davanti al tribunale, specificando le eccezioni a avvertendo della possibilità di accedere al gratuito patrocinio ove ricorrano i presupposti.

L’attore, entro un congruo termine prima dell’udienza di comparizione, a pena di decadenza potrà proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali.

Entro un successivo termine anteriore all’udienza di comparizione il convenuto potrà modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali e che entro un ulteriore termine prima dell’udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria.

Rimodulazione fase di trattazione e decisione

La riforma mira alla concentrazione delle udienze e, a tal proposito, sarà la prima udienza ad avere un ruolo particolarmente cruciale. L’attore è chiamato a replicare da subito alle difese poste dal convenuto, con altrettante domande ed eccezioni, mentre entrambe le parti potranno articolare i mezzi di prova.

Le parti saranno tenute a comparire personalmente, nel corso dell’udienza di comparizione, ai fini del tentativo di conciliazione (articolo 185 c.p.c.). La mancata comparizione personale senza giustificati motivi sarà valutabile dal giudice ai fini dell’articolo 116, secondo comma, del codice di rito. Si prevede poi che il giudice all’esito dell’udienza provveda già sulle richieste istruttorie, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l’udienza per l’assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni.

La riforma va a rimodulare anche la fase decisoria, susseguente all’esaurimento della trattazione e istruzione della causa. In caso di discussione orale disposta ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., il giudice potrà riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore ai trenta giorni dall’udienza di discussione.

Ove non proceda in tal senso, dunque negli altri casi, la riforma dovrà prevedere che il giudice fissi l’udienza di rimessione della causa, disponendo i seguenti termini temporali perentori:

– fino a 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

– fino a 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali, salvo rinuncia espressa delle parti;

– fino a 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica, salvo rinuncia espressa delle parti.

Si dovrà inoltre prevedere il deposito della sentenza nel termine dei successivi 30 giorni (nei casi di composizione monocratica) ovvero 60 giorni (nei casi di composizione collegiale). Altra interessante novità è la modifica all’art. 185-bis c.p.c. volta a consentire al giudice di formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui la causa non viene rimessa in decisione.

Procedimento semplificato di cognizione

Il Governo viene delegato anche a riformare e sistematizzare il procedimento sommario di cognizione, previsto dagli articoli 702-bis e s.s. c.p.c., che andrà ad assumere la nuova denominazione di “procedimento semplificato di cognizione” e verrà sistematicamente collocato nel Libro II del codice di procedura civile.

Questo verrà adottato in ogni procedimento (in particolare nei casi di composizione collegiale e fatta salva la possibilità che l’attore possa comunque ricorrere ad esso in caso di composizione monocratica) quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l’istruzione della causa si basi su prova documentali e/o di pronta soluzione o richieda un’attività istruttoria costituenda non complessa. In difetto di tali requisiti, la causa verrà trattata con il rito ordinario di cognizione e nello stesso modo si procederà ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato.

Il d.d.l. precisa, inoltre, che il procedimento semplificato di cognizione dovrà essere disciplinato mediante l’indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti. Infine, dovrà concludersi con sentenza.

Appello e ricorso in Cassazione

Diverse le novità che coinvolgono anche i mezzi di impugnazione. Viene modificata, in primis, la fase introduttiva dell’appello: anche in questo caso il ricorso andrà formulato in materia puntuale e rigorosa, e le indicazioni previste a pena di inammissibilità andranno esposte in modo chiaro, sintetico e specifico.

I termini per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. decorreranno dal momento in cui la sentenza è notificata, anche per la parte che procede alla notifica e l’impugnazione incidentale tardiva perderà efficacia anche qualora l’impugnazione principale sia dichiarata improcedibile.

Ripristinata la figura del consigliere istruttore, che dovrà espletare l’intera fase prodromica alla decisione e a cui saranno attribuiti poteri quali dichiarare la contumacia dell’appellato, procedere a riunire gli appelli contro la stessa sentenza e al tentativo di conciliazione, ammettere mezzi di prova, assumere mezzi istruttori e cosi via. Rivestirà, inoltre, un ruolo fondamentale anche nella fase decisoria.

Si introduce altresì un procedimento accelerato per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità e manifesta fondatezza o infondatezza e modificata la disciplina dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello.

Giudizio in Cassazione

Anche per quanto riguarda il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione viene ribadito il generale principio per cui il ricorso dovrà contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione.

Vengono poi uniformati i riti camerali, con soppressione della sezione “filtro” di cui all’art. 376 c.p.c. e del procedimento disciplinato dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Viene poi prevista l’introduzione di un procedimento accelerato, rispetto alla ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

Introdotto anche il c.d. “rinvio pregiudiziale” in Cassazione: i giudici del merito potranno sollecitare una decisione della Suprema Corte per definire questioni di diritto di particolare importanza, non ancora affrontata dalla Corte e che presentano gravi difficoltà interpretative, in presenza dei requisiti dettati dalla noma. Nel frattempo, il giudizio di merito verrà sospeso in attesa della pronuncia della Cassazione.

Come cambiano processo del lavoro e di esecuzione

Il provvedimento prevede di modificare e semplificare il sistema processuale in materia di controversie di lavoro e previdenza. L’obiettivo è quello di unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Assumerà carattere prioritario la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Diverse le novità per quanto riguarda il processo di esecuzione: in particolare, fra le altre, si prevede una ampia delega per la riforma della disciplina del procedimento di espropriazione immobiliare. Particolarmente importante è l’abrogazione delle disposizioni relative a formula esecutiva e spedizione in forma esecutiva: per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale andranno semplicemente formati in copia attestata conforme all’originale.

Arbitrato: maggiori garanzie di imparzialità e indipendenza

La riforma prevede innovazioni in materia di arbitrato e, in particolare, mira a rafforzare le garanzie di indipendenza e imparzialità dell’arbitro: viene reintrodotta la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza e previsto prevedendo l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle suddette richiamate garanzie.

Prevista l’invalidità l’accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel momento in cui, al momento dell’accettazione della nomina, l’arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che possano costituire motivi di ricusazione (art. 815 c.p.c.).

Ancora, per dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in materia, si si interverrà con apposita disciplina con riguardo l’efficacia esecutiva del decreto del presidente della corte d’appello, con contenuto di condanna, dichiarante l’efficacia del lodo straniero.

Si guarda anche a un riordino e a una ricollocazione all’interno del c.p.c. delle norme relative all’arbitrato societario, con conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia).

Processo civile telematico

In primis viene previsto che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici.

Spetterà al capo dell’ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d’urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell’avvenuta riattivazione del sistema.

Il deposito telematico degli atti e dei documenti di parte potrà avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall’utilizzo della PEC, nel rispetto delle norme (anche regolamentari) inerenti la sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti telematici. Qualora si opti per modalità diversa dalla PEC, si dovrà considerare avvenuto il deposito del documento o dell’atto al momento della generazione di un messaggio di conferma dell’avvenuta trasmissione.

Il Governo è chiamato, poi, a prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, possa disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

La trattazione scritta (deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice) potrà sostituire, se le parti lo richiedono congiuntamente o non si oppongano, le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi da difensori, parti, P.M. e ausiliari del giudice. Da remoto si potrà svolgere anche il giuramento del CTU (anziché in udienza sostituito da dichiarazione depositata telematicamente) nonché l’udienza per l’esame dell’interdicendo, dell’inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura.

Rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie

Il d.d.l. prevede di introdurre, nel codice di procedura civile, un rito unificato denominato “Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con alcune esclusioni. Prevista la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega, in ordine alla trattazione e all’istruzione, al giudice relatore, nonché l’introduzione del giudizio con ricorso.

Le norme che delineano il procedimento mostrano la particolare attenzione riservata al legislatore ai temi della violenza domestica e di genere e diritti dei minorenni: nel primo caso, andranno tra l’altro assicurate adeguate misure di salvaguardia e protezione, mentre qualora il figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, verranno assunti i provvedimenti necessari a tutela del suo superiore interesse e, nella determinazione dell’affidamento e degli incontri si dovrà tener conto di eventuali episodi di violenza.

La riforma sembra prendere inoltre espressa posizione contro la c.d. sindrome d’alienazione parentale laddove afferma che, in caso di nomina di un CTU, questi dovrà attenersi ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità agli stessi estranei.

Tribunale della famiglia

Altra novità rilevante è l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali. Si prevede che: la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d’appello, mentre le sezioni circondariali presso ogni sede di tribunale ordinario, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d’appello in cui ha sede la sezione distrettuale.

I giudici assegnati al Tribunale della famiglia saranno scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all’istituendo tribunale e i magistrati saranno vivi assegnati in via esclusiva.

Le competenze civili, penali e di sorveglianza del Tribunale per i minorenni verranno trasferire alle sezioni distrettuali del Tribunale della famiglia, ad eccezione di alcune competenze civili in materie più “delicate” che verranno trasferite alle sezioni circondariali (ad es. le cause su stato e capacità delle persone, tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare e quelli aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare).

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