REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza
omissis
Conclusioni di parte attrice:
Nel merito: accertato e dichiarato che il signor OMISSIS2 in data 23.06.15 ha pubblicato su Facebook un commento ad gravemente lesivo della reputazione dell’onore dell’attore, condannare il convenuto al pagamento in favore dell’attore della somma equitativa mente stabilita dal Tribunale all’interno dello scaglione 11.000 – 20.000 € o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto il saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione OMISSIS1 conveniva in giudizio OMISSIS2 al fine vederlo condannato a risarcimento del danno da diffamazione a mezzo social network. L’attore il giorno 22 giugno 2015, agente presso il consorzio di Polizia locale nord-est vicentino, unitamente ad altro collega elevava una contravvenzione per infrazione al codice stradale alla signora che utilizzava il cellulare mentre era alla guida. Il giorno successivo il convivente della medesima, convenuto, pubblicava sulla propria pagina personale Facebook la foto del verbale di accertamento ricevuto dalla convivente commentando come segue : “ieri alle 12:10 i sig. Ag. Sc e Ag. Sc. OMISSIS hanno verbalizzato questo verbale alla mia convivente, l’art.173 parla della guida al veicolo con l’uso del cellulare. Allora ditemi se io ieri avevo il cellulare della mia donna, cosa hanno visto questi due agenti di polizia municipale? Sapendo che fanno uso ed abuso di alcool, come mai sono ancora in servizio? e OMISSIS, vi auguro che i vostri figli muoiano, della peggior malattia esistente sulla terra. Questo è quello che vi meritate, pezzenti, alcoolizzati e tossici. Amen”. In data 16 luglio 2015 il comandante del Consorzio Polizia locale nord-est vicentina provvedeva a sporgere denuncia querela e in data 28 luglio 2015 il signor OMISSIS presentava anch’egli, denuncia – querela nei confronti del convenuto allegando il post diffamatorio.
Con decreto di citazione a giudizio del 26 giugno 2018 il sig. OMISSIS2 veniva rinviato a giudizio per il reato di cui all’articolo 595 comma 3 e 4 codice penale, perché comunicando con più persone attraverso l’applicazione della sua pagina Facebook col commento di cui sopra offendeva la reputazione personale e professionale degli agenti scelti nonché del corpo di appartenenza, con aggravante del fatto commesso tramite social network e per aver recato offesa ad un corpo amministrativo. L’attore riteneva di non costituirsi parte civile ma procedeva in sede civile per il risarcimento danni per cui è causa. Rilevava la risarcibilità del danno da lesione della reputazione e dell’onore a norma degli art. 2043 e 2059 c.c. trattandosi di ritagliarci mente di danno causato un diritto inviolabili della persona costituzionalmente protetti; danno non patrimoniale derivante dalla compromissione di interessi fondamentali della persona. L’attore riteneva che le espressioni usate dal convenuto fossero offensive, denigratorie e minacciose, ledessero gravemente il decoro e la reputazione personale e professionale dell’attore stesso oltre alla dignità dei suoi familiari. Affermava ancora che le parole utilizzate nel testo del post avessero intrinseco effetto offensivo senza considerare che si accusa la persona di fare abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti e di non essere stato in grado di effettuare validamente l’accertamento, i compiti lavorativi a cui è preposto. Rilevano poi le parole minacciose e offensive svolte nel contesto di quanto pubblicato.
Evidenzia parte attrice che il convenuto ha disatteso al vincolo di continenza sostanziale cioè la veridicità del fatto e di continenza formale, in base alla forma comunicativa utilizzata. Libero di avere le proprie opinioni, il convenuto ha però sbagliato ad esprimere la propria opinione con lo scritto, in spregio al rispetto della democratica espressione civile, offendendo e infamando il bersaglio della sua comunicazione. Il testo appare essere un attacco personale, gratuito diretto alla persona e anche alla figura professionale. Quanto alla continenza formale non si tratta di una critica o di una polemica o di un sfogo, legittimi, bensì si tratta di offesa la persona oltre il limite della correttezza dato dal diritto di cronaca e di critica perché colpisce anche la sfera morale del soggetto. Il fatto poi di aver utilizzato il messaggio a mezzo Facebook ha impedito il contradditorio.
Con l’utilizzo del mezzo nella pagina Facebook, di internet, la comunicazione è volutamente rivolta al maggior numero di persone possibile; verso una serie di contatti anche non conosciuti dal convenuto, perché l’utilizzo di questo mezzo di comunicazione determina la circolazione del messaggio tra un numero non specificato di persone. La Corte di Cassazione, prendendo in considerazione l’utilizzo di Facebook e la divulgazione dei messaggi con questa modalità, ha concluso che diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso questo utilizzo integra l’ipotesi di diffamazione aggravata a norma dell’art. 595 c.p. terzo comma, in quanto si tratta di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di soggetti ampliando e aggravando l’offesa con la capacità diffusiva del mezzo utilizzato. Anche per i non pratici di social network è oramai palese che l’utilizzo della rete internet sia veicolo di opinioni molto veloce, capillare e generalizzato. La scelta dell’utilizzo di Facebook da parte del convenuto è stata proprio voluta per avere la massima diffusione del messaggio che voleva far conoscere a una schiera indeterminata di soggetti. Ne consegue che il sotteso intento fosse proprio quello di colpire l’attore nel modo più vasto possibile.
La predisposizione del post non è stata attività occasionale o accidentale, bensì è stata volontaria e consapevole quindi il commento infamante è stato espresso con un post pubblico accessibile a chiunque possa arrivare alla piattaforma Facebook (non solo a gruppo ristretto di contatti) e di conseguenza la volontarietà dell’utilizzo di questo mezzo pubblico ha avuto il fine ultimo di raggiungere quante più persone possibile e di far conoscere l’idea e l’opinione manifestata dal convenuto verso chiunque, col fine palese di colpire in modo ancora più lesivo l’attore. È emerso in giudizio che nonostante l’attività giudiziale in corso, il post non sia stato rimosso dalla pagina Facebook del convenuto e pertanto questa condotta va identificata come diffamazione aggravata.
La presenza del post appare documentata. Parte attrice che ha acquisito la certificazione della pagina web contenente il post con una perizia informatica. Appare documentato in giudizio che altre persone siano venute a conoscenza di quanto esposto dal convenuto, la riconducibilità della post al medesimo, stante il fatto che sia stato postato l’interno della pagina personale del convenuto che è protetta da password e sulla quale sono esposte foto che si riconducono a lui e alla sua famiglia oltre che il nominativo del medesimo; il commento poi si specifica direttamente alla signora … che viene indicata come convivente dello scrivente e accade il giorno successivo alla contravvenzione.
Legittimamente il convenuto non si è costituito in giudizio, ma così facendo, non ha smentito la provenienza del post della propria pagina Facebook né lo ha eliminato e decidendo di non costituirsi in giudizio non ha contestato le affermazioni di parte attrice.
Quanto alla prova del danno non patrimoniale da diffamazione, la giurisprudenza ha più volte preso in considerazione questo aspetto ritenendo che si debba ricorrere a presunzioni e massime di comune esperienza e nel caso di specie valutare la condotta tenuta dal convenuto e le conseguenze negative nella sfera professionale, morale e relazionale dell’attore. Si tratta di conseguenze in via presuntiva considerando la tipologia di espressione utilizzata che colpisce la sfera della persona e l’attività lavorativa del signor OMISSIS, la minaccia di morte dolorosa augurata i figli dell’attore. Il testo e le espressioni usate hanno contenuto inequivocabile. La minaccia e l’accusa di abuso di sostanze sono palesi.
Ai fini del risarcimento del danno da diffamazione sono da considerare l’entità e la diffusione del messaggio denigratorio, la diffusione della diffamazione può generare danno nei confronti di chi la subisce tanto nell’aspetto patrimoniale quanto nell’aspetto non patrimoniale. Ai fini della prova del danno patrimoniale non emerge in giudizio prova alcuna; per i danni non patrimoniali, invece, determinati dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, il diritto al proprio onore e anche alla propria professionalità nel caso di specie, visto che è così colpita anche l’attività lavorativa, possono trovare una valutazione in via equitativa. E’ possibile quindi utilizzare dei criteri presuntivi di verificazione del danno non patrimoniale in seguito alla diffusione di uno scritto attraverso Facebook, idonea a diffondere il messaggio pubblicato lesivo, anche attraverso il sistema delle c.d. condivisioni, ben oltre la cerchia dei c.d. amici del titolare del profilo (Tribunale di Potenza n.864/2018). Pertanto pur tenendo presente il generale principio che condiziona all’assolvimento dell’onere di allegazione e di prova il risarcimento del danno di qualsivoglia natura, anche non patrimoniale, si deve riconoscere che la prova del danno può anche essere data ricorrendo all’elemento notorio e alle presunzioni. Ne consegue che si può presumere che la lesione della reputazione arrecata per mezzo di un veicolo di comunicazione così capillare come è il social network Facebook, che raggiunge un ampio pubblico e che volutamente il convenuto ha permesso con la diffusione capillare data dalla tipologia di post pubblicato (pubblico), abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro. L’ automatismo del nesso causale è di tale evidenza da farsi che il relativo onere di allegazione possa riferirsi soddisfatto attraverso il richiamo al contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive (Cass. n.6481/2012).
Appare evidente infatti che le frasi scritte dal convenuto siano state lette da numerose persone data la diffusione di Facebook e la stessa natura del profilo pubblico del convenuto oltre alla circostanza che le espressioni volutamente utilizzate, hanno avuto un impatto mediatico importante definendo e caratterizzando in modo particolarmente negativo l’attore. Ne consegue che il ristoro economico da riconoscere all’attore non potrà essere meramente simbolico, tenuto conto della permanenza del post nel profilo del convenuto. Per la quantificazione del danno si terrà quindi in considerazione l’elevato contenuto lesivo e minaccioso delle affermazioni pronunciate dal convenuto, della loro portata diffamatoria e denigratoria, della assoluta indicazione del destinatario. Alla luce dei parametri indicati, si ritiene di dover condannare parte convenuta al pagamento della somma che viene equitativamente determinata in Euro 15.000,00 in favore di parte attrice.
Le spese del presente giudizio seguono la sostanziale soccombenza e vengono liquidate d’ufficio, in assenza di nota spese come in dispositivo ai sensi del D.M. 55 del 2014 tenuto conto della somma oggetto della condanna e dell’assenza di attività istruttoria,
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda attorea e condanna il convenuto al pagamento della somma di € 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla pubblicazione del post al saldo effettivo;
parzialmente la domanda attorea e ricalcola il dovuto da precetto decurtando
condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite a parte attrice che sono liquidate in € 3.235,00 oltre accessori di legge.
Vicenza, 05 ottobre 2020
Il Giudice