Addio all’assegno di divorzio per l’ex coniuge che non si attiva per cercare lavoro. Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.2653/2021.

Per la Cassazione è da revocare l’assegno di divorzio alla ex moglie di 46 anni, che non presenta malattie ma che ha solo un atteggiamento rinunciatario nel trovare un impiego

Via l’assegno divorzile alla ex di 46 anni che rinuncia a trovare lavoro.

Revocato assegno divorzile alla ex moglie.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2653/2021 torna a occuparsi dell’assegno di divorzio e

decide in questo caso di confermarne la revoca, già decisa in sede d’Appello, perché in effetti la

beneficiaria ha soli 46 anni, non è malata e quindi può trovare un impiego che le consenta di

rendersi autonoma dal marito. Il fatto che la stessa abbia un atteggiamento rinunciatario nel

trovare un’occupazione non giustificano il mantenimento della misura in suo favore stabilita dal

giudice di primo grado.

Trascurati età e allontanamento dal lavoro da circa 20 anni.

Parte soccombente però, a cui la corte d’appello ha revocato l’assegno divorzile ricorre in

Cassazione, sollevando i seguenti motivi, nella speranza di ottenere nuovamente l’assegno.

Con il primo lamenta come non la Corte non abbia tenuto conto, ai fini della revoca, del tenore di

vita goduto dalla stessa in costanza di matrimonio.

Con il secondo fa presente che la Corte d’appello ha revocato l’assegno divorzile ritenendola

astrattamente idonea a svolgere attività lavorativa.

Con il terzo rileva come il giudice dell’impugnazione non abbia tenuto conto della sua e delle sue

difficoltà di reinserirsi nel mondo del lavoro, da cui si è allontanata da circa vent’anni.

Con il quarto fa presente che, anche ove la stessa trovasse lavoro, non sarebbe in grado di rendersi

indipendente economicamente.

Con il quinto non comprende le ragioni del mancato riconoscimento dell’assegno alimentare.

Con il sesto ritiene insufficiente, contraddittoria, se non del tutto assente la motivazione relativa

all’accertamento della convivenza more uxorio e alla violazione delle norme sulla formazione della

prova.

La Cassazione rigetta il ricorso ritenendo infondato il primo motivo e inammissibili tutti gli altri per

le seguenti ragioni.

 

 

 

Il primo motivo per la Corte è infondato perché in realtà, come del resto non è stato smentito

dalla ricorrente, la famiglia non godeva di un tenore di vita elevato. Il secondo invece è

inammissibile perché la revoca dell’assegno divorzile è avvenuta anche in ragione dell’accertata

nuova convivenza della ricorrente.

Inammissibili anche il terzo e quarto motivo perché la Corte d’Appello, nel disporre la revoca

dell’assegno, ha proprio tenuto conto dell’età della donna, di soli 46 anni e quindi non

particolarmente avanzata, dell’assenza di malattie o di condizioni tali da impedirle di lavorare

come addetta alle pulizie, ma anche dell’atteggiamento particolarmente rinunciatario della donna

nel trovare un impiego.

Inammissibile anche il quinto motivo visto che la domanda di assegno alimentare non è stata

avanzata in sede di merito. Inammissibile infine il senso perché finalizzato a ottenere una nuova

valutazione dei fatti, che come è noto, non è prevista in sede di legittimità.

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