Bollo auto: prescritta la cartella notificata oltre tre anni.
Sentenza n. 23397/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Sentenza n. 625/2021 della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio.
Per non considerarsi prescritta, la cartella dovrà essere notificata entro il terzo anno successivo a
quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo
Non si è tenuti al pagamento del bollo auto qualora la tassa sia caduta in prescrizione, ovvero sia
stato superato quel termine massimo per richiederne il pagamento. In particolare, nel caso di
questo tributo automobilistico, la prescrizione qualora l’agente della riscossione non notifichi
alcunché nell’arco di tre anni, che iniziano a decorrere dall’anno successivo a quello nel quale il
bollo si riferisce.
Alcuni anni, come la notifica di un avviso di accertamento, hanno l’effetto di interrompere il
termine di prescrizione, che inizierà poi a decorrere ex novo. Pertanto, una volta ricevuto l’avviso
di accertamento, il termine di prescrizione ricomincia la sua corsa, a partire dal primo gennaio
dell’anno successivo a quello in cui è previsto il pagamento del tributo. Da tale momento
andranno conteggiati i 36 mesi trascorsi i quali l’eventuale cartella notificata dall’agente della
riscossione sarà da considerarsi illegittima.
Si tratta di un orientamento pressoché pacifico in giurisprudenza, consolidatosi a partire dalla
sentenza n. 23397/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, recentemente confermato
anche dalla sentenza n. 625/2021 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio ha
accolto l’appello di un contribuente contro Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Come noto, le Sezioni Unite nella sentenza del 2016, hanno statuito la generale applicazione del
principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un
atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto
sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario
decennale, ai sensi dell’art. 2953 del codice civile.
Tale principio, secondo la Corte, si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di
riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più
breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un
titolo giudiziale divenuto definitivo.
Come evidenziato sempre dagli Ermellini nella successiva ordinanza 20425/2017, per quanto
riguarda la riscossione della tassa automobilistica questa è soggetta a termine di prescrizione
triennale, per effetto di quanto stabilito dall’art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/1982 (come
modificato dall’art. 3 del D.L. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60/1986).
La norma su richiamata stabilisce, infatti, che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il
recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei
pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a
quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. E, ancora, “nello stesso termine si prescrive il
diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Si determina una interruzione del termine di prescrizione qualora al contribuente giunga un avviso
di accertamento o una cartella di pagamento (conta la data di ricezione dell’atto, non quella di
spedizione) con conseguente decorrenza ex novo della prescrizione interrotta dal momento della
ricezione dell’atto, per altri tre anni.
Nel caso esaminato dalla CTR del Lazio, il contribuente è riuscito ad ottenere proprio la
cancellazione, per prescrizione, della cartella di pagamento notificatagli dall’Agenzia delle Entrate-
Riscossione: in tale occasione, i giudici Commissione hanno rammentato come la pretesa della
Regione legata alla tassa automobilistica si prescriva nel termine di tre anni a partire dal primo
gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo deve essere versato.
Inoltre, quanto alla scadenza del termine per opporsi o per impugnare l’atto di riscossione, la CTR
ritiene che ciò produca il solo effetto di rendere irretrattabile il credito, dovendosi dunque
escludere che si configuri una conversione del termine breve previsto in materia nel termine
ordinario decennale ex articolo 2953 del codice civile.