Sei indagato in un processo penale e la polizia giudiziaria ti ha notificato un provvedimento con il quale il giudice ti ha applicato una misura cautelare definita obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, detta anche obbligo di firma. Ti stai ponendo una serie di domande. Di cosa si tratta? L’obbligo di firma come funziona?
Prima di poter spiegare nel dettaglio in cosa consiste tale misura, dobbiamo necessariamente affrontare una tematica più ampia, cioè quella delle misure cautelari. L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, infatti, è una misura cautelare personale coercitiva.
Indice:
1 Le misure cautelari: cosa sono?
2 Misure cautelari personali: quando si applicano?
3 L’obbligo di firma: come funziona?
Le misure cautelari: cosa sono?
Le misure cautelari sono provvedimenti di vario tipo adottati dall’autorità giudiziaria nel corso del processo che hanno effetti limitativi della libertà personale (misure cautelari personali) o della disponibilità di beni (misure cautelari reali) al fine di evitare che il tempo, più o meno lungo, necessario alla conclusione del processo comprometta lo svolgimento dell’attività giudiziaria penale, pregiudicandone il risultato.
Le misure cautelari personali si distinguono in due categorie, ossia:
misure cautelari personali coercitive, che comportano una limitazione della libertà personale del soggetto;
misure cautelari personali interdittive, che limitano l’esercizio di facoltà o attività dell’imputato.
Appartengono alla categoria delle misure personali coercitive: il divieto di espatrio [1], l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria [2], l’allontanamento dalla casa familiare [3], il divieto o l’obbligo di dimora [4], gli arresti domiciliari [5], la custodia cautelare in carcere [6] e la custodia cautelare in un luogo di cura [7].
Sono, invece, misure cautelari interdittive: la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale [8], la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio [9], il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi dalle persone giuridiche e delle imprese [10].
Come sopra accennato, l’obbligo di dimora o obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, rientra tra le misure cautelari personali, poiché comporta una limitazione della libertà personale dell’imputato imponendo a quest’ultimo di presentarsi presso la polizia per firmare un registro presenze in giorni ed ore stabiliti.
Misure cautelari personali: quando si applicano?
Le misure cautelari personali sono disposte dal giudice su richiesta del pubblico ministero e la loro applicazione è condizionata dall’esistenza di due requisiti: i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. Di cosa si tratta?
Per gravi indizi di colpevolezza [11] si intende un insieme di elementi idonei a dimostrare la colpevolezza dell’imputato.
Le esigenze cautelari [12], invece, sono:
il rischio di inquinamento delle prove, purché si tratti di un pericolo concreto e attuale;
il rischio di fuga dell’imputato: laddove sussista il pericolo concreto che l’imputato si dia alla fuga e sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
il rischio di reiterazione del reato, cioè il concreto pericolo che il soggetto indagato commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale oppure delitti di criminalità organizzata, oppure della stessa specie di quello per il quale si procede ed è stata applicata la misura.
Laddove il giudice ritenga sussistenti tali elementi, su richiesta del pubblico ministero, emetterà un atto che viene definito ordinanza cautelare con il quale sarà applicata la misura ritenuta più idonea [13].
L’obbligo di firma: come funziona?
Torniamo al nostro esempio iniziale: ti hanno notificato un’ordinanza cautelare con la quale ti viene applicata la misura dell’obbligo di firma. Cosa comporta?
Come sopra accennato, l’obbligo di firma o di presentazione alla polizia giudiziaria è una misura cautelare personale coercitiva: con tale provvedimento, in pratica, viene imposto all’imputato di presentarsi presso la polizia e firmare un registro presenze; a tal fine, il giudice, con l’ordinanza cautelare che applica la misura, stabilisce a che ora e quante volte al giorno il soggetto dovrà recarsi per firmare.
Il fine di tale misura è chiaramente quello di sottoporre a costante controllo il reo, impedendo in tal modo che lo stesso possa darsi alla fuga.
Nell’emettere il provvedimento applicativo della misura dell’obbligo di firma, il giudice può tenere in considerazione elementi quali il luogo in cui si trova l’abitazione dell’imputato o l’attività lavorativa che lo stesso svolge. Tali circostanze devono essere valutate al fine di non interferire in modo eccessivo con la normale conduzione di vita dello stesso e per non ridurre eccessivamente la possibilità di mantenere il proprio lavoro; consentire all’imputato di lavorare, infatti, è particolarmente importante, poiché permette allo stesso di poter provvedere economicamente alla sua difesa (pagando l’onorario dell’avvocato per le successive fasi processuali) e di risarcire eventuali persone offese o danneggiate dal reato, oltre a poter pagare le sanzioni penali.
Note:
[1] Art. 281 cod. proc. pen.
[2] Art. 282 cod. proc. pen.
[3] Art. 282 bis cod. proc. pen.
[4] Art. 283 cod. proc. pen.
[5] Art. 284 cod. proc. pen.
[6] Art. 285 cod. proc. pen.
[7] Art. 286 cod. proc. pen.
[8] Art. 288 cod. proc. pen.
[9] Art. 289 cod. proc. pen.
[10] Art. 290 cod. proc. pen.
[11] Art. 273 cod. proc. pen.
[12] Art. 274 cod. proc. pen.
[13] Art. 292 cod. proc. pen..