FURTO ENERGIA ELETTRICA (allaccio abusivo): ultime sentenze.

Allaccio abusivo: ultime sentenze

Le ultime sentenze su: furto di energia elettrica; aggravante della violenza sulle cose; responsabilità dell’intestatario della fornitura; impossessamento dell’energia; contratto di fornitura elettrica.

Indice:

1 L’utilizzo di un cavo volante per l’allaccio abusivo alla rete elettrica

2 Sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica

3 L’aggravante della violenza sulle cose: configurabilità

4 Attivazione abusiva della fornitura di energia con manomissione del contatore

5 Allaccio mediante cavo volante

6 Realizzazione di un allaccio abusivo con collegamento diretto alla rete elettrica

7 Furto di energia elettrica

8 Momento consumativo del furto di energia elettrica

9 Allaccio abusivo e impossessamento dell’elettricità destinata al condominio

10 Allaccio abusivo alla rete elettrica e mancato ottenimento del contratto di fornitura

11 Allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell’Enel

12 Plurime captazioni di energia

13 Manomissione del cavo di alimentazione con forzatura di sigilli

14 Allaccio abusivo al contatore del condominio: furto reiterato di energia elettrica

L’utilizzo di un cavo volante per l’allaccio abusivo alla rete elettrica

Nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. Sussiste la circostanza aggravante del mezzo fraudolento cui al n. 2 dell’art. 6 25 c.p. in fattispecie di allacciamento diretto alla rete elettrica mediante un cavo volante.

Cassazione penale sez. V, 26/10/2020, n.54

Sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica

In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l’attività di accertamento sull’allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell’Enel – incaricati dell’esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica – rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell’assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell’ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all’accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell’atto di contestazione.

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2020, n.7075

L’aggravante della violenza sulle cose: configurabilità

In tema di furto di energia elettrica, l’aggravante della violenza sulle cose – prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2), c.p. – è configurabile anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l’autore della manomissione e il beneficiario dell’energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull’elemento soggettivo.

Cassazione penale sez. IV, 05/02/2020, n.5973

Attivazione abusiva della fornitura di energia con manomissione del contatore

L’attivazione abusiva della fornitura di energia elettrica, mediante manomissione del contatore o allaccio con fili volanti, determinando un allaccio dell’utenza alla rete non autorizzato dall’ente erogatore o dal privato, realizza il reato di cui all’articolo 624 del codice penale, con l’aggravante ex articolo 625, n. 2, del codice penale. Infatti, il soggetto agente mediante tale condotta sottrae energia elettrica, ovvero un bene da equiparare alle cose mobili, alla società che gestisce il servizio o a un privato, senza il consenso di costoro, che ne hanno la disponibilità.

Inoltre, sussiste l’aggravante poiché l’allaccio abusivo viene realizzato o mediante la manomissione dell’impianto, derivandone un mutamento della destinazione e un’alterazione dell’impianto con conseguente danneggiamento dello stesso, o mediante un mezzo fraudolento, tramite un filo conduttivo spesso sistemato e utilizzato in maniera occulta.

Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato per tale reato un uomo che, allacciando un cavo elettrico direttamente alla linea a monte del contatore, riusciva a prelevare abusivamente energia elettrica per un valore di circa 500 euro.

Tribunale Frosinone, 09/01/2020, n.33

Allaccio mediante cavo volante

In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, c.p., l’allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell’energia elettrica.

Cassazione penale sez. V, 23/09/2019, n.5055

Realizzazione di un allaccio abusivo con collegamento diretto alla rete elettrica

In tema di furto di energia elettrica, la realizzazione di un allaccio abusivo mediante collegamento diretto alla rete elettrica, da cui consegua la sottrazione di energia all’ente fornitore, comporta un

necessario uso della violenza sulle cose, funzionalmente alla manomissione dell’impianto, così da

integrare l’aggravante della violenza sulle cose (articolo 625, numero 2, del codice penale).

Cassazione penale sez. IV, 18/01/2019, n.18329

Furto di energia elettrica

L’intestatario della fornitura di energia elettrica risponde del reato di furto costituendo prova presuntiva della responsabilità. (Nel caso di specie il titolare della fornitura non abitava l’immobile ove era stato fatto l’allaccio abusivo ma veniva ugualmente condannato non avendo provato la sua estraneità al fatto).

Tribunale Benevento, 27/06/2018, n.582

Momento consumativo del furto di energia elettrica

Il momento consumativo del furto di energia elettrica deve essere identificato non con l’allaccio abusivo all’altrui rete elettrica, ma con l’impossessamento dell’energia stessa. Tale fattispecie, infatti, rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l’evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo (affermazione resa in una vicenda in cui, conseguentemente, la Corte, diversamente da quanto sostenuto dal giudice della convalida, ha ritenuto legittimamente eseguito l’arresto nella flagranza).

Cassazione penale sez. V, 24/11/2017, n.9966

Allaccio abusivo e impossessamento dell’elettricità destinata al condominio

Integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessa di energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune.

(In motivazione la Corte ha, altresì, escluso l’aggravante dell’art. 61 n.11 cod. pen., non essendo configurabili relazioni di coabitazione tra inquilini di uno stesso stabile condominiale, ma soltanto tra quelli di essi che vivono nella stessa abitazione).

Cassazione penale sez. V, 15/11/2017, n.57749

Allaccio abusivo alla rete elettrica e mancato ottenimento del contratto di fornitura

L’esimente della forza maggiore di cui all’art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l’agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l’evento o la condotta antigiuridica.

(Fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso dell’imputato, condannato per l’allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, il quale aveva eccepito la forza maggiore, da lui individuata nel fatto che non era riuscito ad ottenere un regolare contratto di fornitura elettrica, malgrado i plurimi solleciti, e che inoltre aveva subito un guasto del generatore di cui si era munito per far fronte alle esigenze del suo locale commerciale.)

Cassazione penale sez. V, 03/04/2017, n.23026

Allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell’Enel

La sottrazione di energia elettrica attuata mediante l’allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell’Enel, integra il reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e non quello di truffa, in quanto l’alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente a tale condotta determina l’erogazione dell’energia elettrica contro la volontà dell’ente erogatore.

(In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso con il quale l’imputato deduceva la configurabilità del delitto di truffa in ragione del fatto che l’allaccio abusivo era stato eseguito dopo il contatore della sua abitazione).

Cassazione penale sez. IV, 22/12/2016, n.3339

Plurime captazioni di energia

Il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l’evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva, posticipando la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che il delitto è flagrante se, quando è effettuato l’intervento della polizia giudiziaria, la captazione di energia è ancora in atto, essendo irrilevante a tal fine il momento di realizzazione dell’allaccio abusivo alla rete).

Cassazione penale sez. V, 27/10/2015, n.1324

 

Manomissione del cavo di alimentazione con forzatura di sigilli

È integrato il reato di furto di energia elettrica quando si riscontra l’esistenza di un allaccio abusivo alla fornitura elettrica realizzato mediante manomissione del cavo di alimentazione con forzatura di sigilli e creazione di un ponte con un filo elettrico che consentiva l’alterazione della registrazione dei consumi.

Tribunale Napoli sez. VI, 03/12/2014, n.17015

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