Lavori in nero in condominio, chi è responsabile?

Lavoratore in nero incaricato dal condominio: chi paga le sanzioni, i condomini o l’amministratore?

Chi è responsabile per i lavori in nero in condominio? Potrebbe mai l’amministratore di condominio giustificare delle spese senza fattura? Il problema è abbastanza frequente.

Ipotizziamo che, in un palazzo, ci sia bisogno di eseguire la potatura degli alberi collocati nel cortile. L’amministratore, per non spendere troppi soldi e agevolare una persona di sua conoscenza, bisognosa di lavorare, decide di delegare quest’ultima all’esecuzione dei lavori in nero in condominio. Chi è responsabile per le eventuali sanzioni amministrative che da ciò deriveranno nell’ipotesi in cui dovesse esserci un controllo delle autorità ispettive? E se il lavoratore dovesse farsi male e subire un infortunio mentre sta svolgendo i lavori in nero, chi ne subirà le conseguenze civili e penali?

La questione è facilmente risolvibile se si tiene conto dei seguenti principi.

Il lavoro in nero costituisce un illecito amministrativo di cui risponde solo il datore di lavoro committente. Multe e sanzioni sono a carico quindi di quest’ultimo. Nessuna conseguenza invece deriva per il lavoratore, il quale anzi matura ugualmente il diritto al compenso e agli eventuali contributi previdenziali previsti dalla legge.

Nel caso di lavoro in nero in condominio, il committente è il condominio nella sua interezza, rappresentato dall’amministratore. Dunque, la responsabilità per il lavoro irregolare in condominio ricade sia sull’amministratore che su tutti i condomini: entrambi risponderanno in solido delle conseguenti sanzioni amministrative.

Questo significa che l’amministratore non può affidare alcun lavoro in nero, né a terzi, né a uno degli stessi condomini dell’edificio, pena una violazione dei suoi compiti e, quindi, la possibilità di revoca immediata per giusta causa. E ciò vale anche per la potatura degli alberi. Non importa se il suo scopo sia quello di non gravare troppo sulle casse condominiali o che queste non consentano di sostenere la spesa di un lavoratore regolare.

Peraltro, la delega di lavori in nero e il relativo pagamento in contanti senza fattura non consente di accertare l’effettiva entità della spesa, con conseguente limitazione dei diritti dei condomini, i quali – lo ricordiamo – sono legittimati ad avere dall’amministratore, in ogni momento, contezza della contabilità e dei documenti relativi alla sua gestione.

In relazione al rispetto della disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, l’amministratore è spesso considerato il committente dei lavori a norma del D. Lgs 81/2008, sia ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative sia ai fini della responsabilità penale [1].

Risultato: i condomini risponderanno delle sanzioni amministrative in via solidale con l’amministratore ex articolo 6 della legge 689/1981.

Qualora poi risulti una condotta colposa dei condòmini, in caso di infortunio, gli stessi potranno essere chiamati a rispondere penalmente oltre che per il risarcimento in via civile. A quest’ultimo proposito, il lavoratore in nero che si faccia male durante le sue mansioni potrà richiedere i danni al condominio e se quest’ultimo non dovesse disporre delle risorse sufficienti, la somma potrà essere pretesa nei confronti dei singoli condomini (ciascuno in proporzione ai rispettivi millesimi). Questo significa un pignoramento individuale.

In ogni caso, posto che il lavoratore in nero matura il diritto alla retribuzione, la spesa dev’essere inserita nella contabilità condominiale.

Ricordiamo che il lavoratore in nero è quello assunto senza comunicazione al Centro per l’impiego e senza iscrizione all’Inps.

Ma quali sono le sanzioni che la legge prevede per l’omesso pagamento dei contributi di ogni lavoratore? Il datore di lavoro – quindi nel nostro caso il condominio – deve pagare le sanzioni civili al tasso del 30% in base annua calcolate sull’importo dei contributi evasi con un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Quindi, anche per una sola giornata di lavoro in nero, il datore di lavoro può essere punito con la sanzione minima applicabile di 3.000 euro.

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