Il regime fiscale dell’emolumento all’ex coniuge o ai figli: quando l’importo va dichiarato e in quali casi è esentasse o deducibile dai redditi.
L’assegno di mantenimento, nei confronti dell’ex coniuge e dei figli, viene stabilito dal giudice in caso di separazione o di divorzio; solitamente, la corresponsione è periodica e avviene con cadenza mensile. Ma dal lato del percettore, come viene tassato l’assegno di mantenimento? Fa reddito oppure no? E invece, dal lato di chi lo versa, ci sono agevolazioni fiscali?
La risposta dipende innanzitutto dal tipo di assegno: quello versato all’ex coniuge va riportato in dichiarazione dei redditi, mentre quello per i figli viene escluso. Inoltre, l’importo della tassazione dipende dagli altri redditi del beneficiario, perché confluisce in essi e il totale determina le aliquote Irpef applicabili; dunque, la percentuale d’imposta che viene prelevata dallo Stato. Ma i principi che ora ti esporremo sono molto semplici da comprendere e le norme sono abbastanza chiare.
Indice:
1 Chi percepisce l’assegno di mantenimento deve dichiararlo?
2 Chi versa il mantenimento lo può dedurre dalle tasse?
3 Assegno di mantenimento dei figli: tassazione
Chi percepisce l’assegno di mantenimento deve dichiararlo?
Iniziamo dalla prospettiva di chi percepisce l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile: se esso riguarda l’ex coniuge, l’importo è assimilato ai redditi di lavoro dipendente [1] e, dunque, è imponibile e deve essere riportato in dichiarazione.
In concreto, però, l’ammontare delle tasse da pagare verrà determinato in base al totale dei redditi del contribuente. Quindi, se l’importo dell’assegno non è elevato ed il beneficiario non ha conseguito durante l’anno altre fonti di reddito imponibile, la somma dichiarata non comporterà un debito d’imposta e risulterà esentasse: questo avviene per chi rientra nella “no tax area” in quanto ha un reddito inferiore o pari ad 8.174,00 euro annui (per approfondire questo aspetto ti rinviamo alla lettura della guida “Chi non paga l’Irpef“).
Tutto dipende, quindi, dalle soglie reddituali di chi riceve l’assegno e dalle eventuali deduzioni e detrazioni alle quali si ha diritto: l’assegno di mantenimento confluisce nel monte annuale delle somme imponibili ed è soggetto ai normali scaglioni di reddito Irpef, in base alle aliquote crescenti e progressive previste.
Invece, se il mantenimento è corrisposto in favore dei figli, l’importo degli assegni non è imponibile e non va dichiarato al Fisco: dunque, su di esso non si pagano mai le tasse.
Anche per l’assegno corrisposto all’ex coniuge, però, c’è una significativa eccezione alla regola che ti abbiamo indicato: quando l’assegno viene versato in un’unica soluzione (una tantum) anziché periodicamente nel tempo, esso non è soggetto a tassazione e non deve essere dichiarato.
Chi versa il mantenimento lo può dedurre dalle tasse?
Tutti i versamenti dell’assegno di mantenimento corrisposto in favore dell’ex coniuge sono deducibili ai fini Irpef [2] in favore di chi li eroga: vengono quindi scalati dall’ammontare dei redditi in modo tale da diminuire il totale annuale imponibile per il loro corrispondente importo, che così sarà interamente escluso dall’imposizione fiscale.
Attenzione: per la deducibilità rileva l’importo stabilito nel provvedimento del giudice e non le diverse somme che potrebbero essere stabilite dalle parti in modo autonomo. Vale a dire che se nella sentenza di divorzio è disposto il versamento mensile di un assegno di 1.000 euro, non potrai dedurre dai redditi la maggiore cifra, ad esempio pari a 1.200 euro, che potresti aver versato al tuo ex coniuge spontaneamente e di tua iniziativa.
Le discrepanze non sono ammesse: la giurisprudenza [3] ha dato ragione al Fisco in un caso in cui l’ex marito aveva dedotto dai propri redditi una cifra maggiore rispetto a quella indicata dalla moglie nella sua dichiarazione dei redditi e a nulla è valso produrre in giudizio gli estratti conto bancari che dimostravano l’entità e le date degli avvenuti versamenti: i giudici tributari hanno ritenuto tali documenti «assolutamente non idonei» a provare il «percepimento di un minore importo», e dunque hanno confermato l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate che ha recuperato a tassazione la differenza che non era stata dichiarata dalla ex moglie.
Assegno di mantenimento dei figli: tassazione
Infine, l’assegno versato per il mantenimento dei figli non è deducibile dal reddito. Tieni presente che se la sentenza non dovesse distinguere le quote spettanti all’ex coniuge da quelle relative ai figli (come talvolta accade), si considera presuntivamente una quota del 50% di deducibilità dell’importo complessivo [4].
Concludendo, puoi osservare come la regola stabilita per il trattamento fiscale dell’assegno di mantenimento per i figli è speculare e paritetica a quella prevista per l’ex coniuge: siccome chi percepisce le somme riguardanti i figli non deve dichiararle, chi le versa non potrà dedurle. All’opposto, siccome gli importi spettanti all’ex coniuge sono tassabili, chi li corrisponde può dedurli dai propri redditi. Leggi anche questi articoli: “Quanto è tassato l’assegno di mantenimento?” e “I soldi del mantenimento vanno dichiarati?“.
Note:
[1] Art. 50, lett. i), D.P.R. n 917/1986 e Circ. n. 7/E/2017 dell’Agenzia Entrate.
[2] Art. 10, comma 1, lett. c) D.P.R. n 917/1986.
[3] Ctr Lazio, sent. n. 1497/21. [4] Agenzia Entrate, Circ. n. 95/E/2000.