Cane e disturbo della quiete pubblica: ultime sentenze.

Cane e disturbo della quiete pubblica: ultime sentenze.

Continuo abbaiare dell’animale; disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone; emissioni sonore idonee ad arrecare un pregiudizio ad un numero indeterminato di persone.

Indice:

1 Responsabilità della proprietaria di due cani

2 Disturbo del riposo dei vicini e della pubblica quiete

3 Espletamento di specifiche indagini tecniche

4 L’insistente abbaiare di un cane per una notte intera

5 Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone: configurabilità

6 Rilevanza penale della condotta produttiva di rumori

7 Pena inflitta ai proprietari del cane

8 Quando l’abbaiare del cane non disturba tutti i vicini

9 Omessa custodia di animali

10 Condanna per disturbo alla quiete pubblica

11 Disturbo alla quiete pubblica e sicurezza dei cittadini

12 Condanna per non avere impedito gli strepiti del proprio cane.

Responsabilità della proprietaria di due cani

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (riconosciuta la responsabilità della proprietaria di due cani, che erano soliti abbaiare di giorno e di notte, con grande frequenza, in modo da disturbare il sonno, reso assai difficoltoso, e recare evidente disturbo al riposo degli abitanti nelle immediate adiacenze).

Cassazione penale sez. III, 15/12/2016, n.5613

Disturbo del riposo dei vicini e della pubblica quiete

E’ imputabile per il reato p. e p. dall’art. 659 c.p. il prevenuto che con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con persone rimaste ignote, disturbi il riposo dei vicini mediante rumori vari, causati dalla presenza di più persone, un cane e dall’esercizio di un’attività nell’appartamento locato dal prevenuto, non compatibili con il riposo di terzi.

Ai fini della configurabilità del reato p. e p. dall’art. 659 c.p. è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.

Tribunale, Firenze, Penale, Sentenza, 12/01/2015, n. 36

Espletamento di specifiche indagini tecniche

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (confermata, nella specie, la condanna per la proprietaria di un cane che non aveva impedito lo strepitio del proprio cane).

Cassazione penale sez. III, 27/10/2015, n.48460

L’insistente abbaiare di un cane per una notte intera

La contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, c.p., è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante l’insistente abbaiare di un cane per una notte intera, sebbene ad intervalli).

Cassazione penale sez. III, 24/06/2014, n.8351

Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone: configurabilità

Per la configurabilità della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.) è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità e abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l’attitudine a propagarsi e a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che la condotta dell’agente abbia l’attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed è indifferente, invece, che la lesione del bene si sia in concreto verificata.

Peraltro, poiché il reato in questione, pur essendo caratterizzato dal fatto di essere un reato di pericolo, è, tuttavia, un reato di pericolo concreto, è necessario che l’idoneità potenziale alla lesione di una indeterminata pluralità di persone si presenti e sia dimostrata in termini di concreta sussistenza. Tale dimostrazione, oltre a poter essere data attraverso misurazioni strumentali, può essere offerta attraverso l’analisi di diversi dati fattuali: quali l’ubicazione della fonte sonora, in particolare con riferimento al fatto se la stessa si trovi in un luogo isolato ovvero densamente abitato; l’esistenza o no di un rilevante rumore di fondo, che elida in misura più o meno significativa l’idoneità a diffondere i suoi effetti propria della fonte sonora; il fatto che si tratti di una emissione costante ovvero ripetuta, nel qual caso se siffatta ripetizione è soggetta a periodi costanti, più o meno brevi, ovvero se sia occasionale e sporadica; rimanendo, invece, eventualmente confinata nel diverso ambito dell’illecito civile, l’ipotesi in cui la lesione della quiete e del riposo delle persone concerna una ridotta e numericamente ben individuata categoria di soggetti.

(Da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che aveva ravvisato il reato a carico dell’imputata cui era stato contestato di avere lasciato libero nel cortile della propria abitazione, confinante con quella della parte denunciante un cane che si assumeva sia di giorno che di notte latrava disturbando la quiete e il riposo delle persone: secondo la Corte, la prova della responsabilità era carente, giacché il giudice di merito aveva dedotta la sussistenza dell’illecito in modo apodittico, in assenza di misurazioni strumentali, senza neppure approfondire di che cane si trattasse e senza avere neppure verificato se, oltre all’abitazione della parte querelante, ci fossero, limitrofe al cortile, altre abitazioni e neppure con quale frequenza il cane abbaiasse).

Cassazione penale sez. III, 22/05/2014, n.40329

Rilevanza penale della condotta produttiva di rumori

La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (esclusa, nella specie, la sussistenza del reato contestato agli imputati per non aver impedito il latrato del loro cane, atteso che dalla motivazione della sentenza non risultava che, oltre ai denuncianti, altre persone almeno potenzialmente avessero potuto essere disturbate dai latrati del cane degli imputati).

Cassazione penale sez. I, 13/06/2013, n.6685

Pena inflitta ai proprietari del cane

In merito al reato di cui all’art. 659 c.p.: per la sussistenza dell’elemento psicologico della contravvenzione, attesa la natura del reato stesso, è sufficiente la volontarietà della condotta desunta dalle obbiettive circostanze di fatto, non occorrendo, altresì, l’intenzione dell’agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica; altro elemento essenziale della fattispecie è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo alle stesse (confermata, nella specie, la pena inflitta ai proprietari di un cane che, non impedendo il continuo abbaiare dell’animale, anche e soprattutto nelle ore notturne, impedivano il riposo e le normali occupazioni dei vicini di casa).

Cassazione penale sez. I, 02/12/2010, n.715

Quando l’abbaiare del cane non disturba tutti i vicini

Il reato di cui all’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) ha natura di reato di pericolo presunto; ai fini della sua configurazione, pertanto, non è necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone.

(In applicazione di questo principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che ha pronunciato declaratoria di non luogo a procedere in ordine al reato di cui all’art. 659 c.p. sulla base della considerazione che l’abbaiare del cane non disturbava tutti i vicini).

Cassazione penale sez. I, 08/10/2004, n.40393

Omessa custodia di animali

Sussiste la potenzialità diffusa del rumore, necessaria ai fini dell’integrazione della contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, che può essere realizzata anche con condotta che provochi, o non impedisca, rumori molesti cagionati da animali, nel caso in cui un cane sia stato lasciato chiuso all’interno di un’autovettura, parcheggiata in zona utilizzabile per il parcheggio e prossima alla sede della gestione amministrativa di un porto, e il suddetto cane, agitandosi, abbia azionato la sirena di allarme.

Tribunale, Sezione 1, Penale, Sentenza, 12/03/2003

Condanna per disturbo alla quiete pubblica

E’ confermata la condanna per disturbo alla quiete pubblica, essendo stato accertato che i latrati del cane dell’imputato avevano una potenzialità lesiva diffusa, giacché avevano generato continui esposti di cittadini.

Cassazione penale sez. I, 07/03/2001, n.9534

Disturbo alla quiete pubblica e sicurezza dei cittadini

La possibilità di tenere nella propria casa di abitazione animali c.d. “di affezione” costituisce espressione del diritto di libertà dei cittadini, espressamente previsto dalla l. 14 agosto 1991 n. 281, che, in quanto tale, può subire legittimamente limitazioni nella sua esplicazione solo allorché vengano lesi o posti in pericolo diritti di altri privati cittadini o interessi pubblici (nella specie, è stata ritenuta illegittima la norma del regolamento locale che vieta, per motivi igienici, di tenere più di un cane di età superiore ai tre mesi in quanto il problema igienico sanitario non dipende tanto dal numero degli animali detenuti, quanto dal rispetto o meno delle relative norme all’uopo dettate. Stesso discorso vale per il disturbo alla quiete pubblica e per la sicurezza dei cittadini).

T.A.R., (Sardegna), 21/10/1994, n.1900

Condanna per non avere impedito gli strepiti del proprio cane

L’art. 219 c.p.p. non consente l’adozione di qualsiasi provvedimento di polizia giudiziaria ritenuto idoneo a realizzare la finalità d’impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori, ma contiene una norma di sintesi che deve sempre riferirsi alle forme specifiche predeterminate di coercizione reale o personale altrimenti imposte dalle norme penali sostanziali o processuali, con garanzia giurisdizionale. La suddetta norma, poi, la quale si riferisce, appunto, alla coercizione reale o personale, ha carattere meramente preparatorio e strumentale rispetto al processo e alla sua decisione e, pertanto, è escluso che essa possa trovare applicazione con la sentenza per sola ragione di connessione con un determinato reato. (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di condanna per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone commesso dall’imputato col non avere impedito gli strepiti del proprio cane – nel punto in cui la sentenza medesima disponeva, ex art. 219 c.p.p., l’allontanamento del cane).

Cassazione penale sez. I, 23/06/1989

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