Secondo la Commissione tributaria regionale del Lazio, gli effetti partono dalla presentazione della domanda e non dalla sua accettazione.
La decorrenza della rottamazione delle cartelle scatta nel momento in cui il contribuente presenta la domanda di adesione e non quando viene a sapere dall’agente della riscossione che la sua richiesta è stata accettata. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale del Lazio [1] con una sentenza relativa alla prima rottamazione introdotta dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 [2]. Questo significa, come spiega questa mattina Il Sole 24Ore, che tutte le somme versate dopo la presentazione della domanda, comprese quelle che servono ad estinguere l’ipoteca sull’immobile, vanno rimborsate o computate nei pagamenti per completare la definizione agevolata.
La Ctr del Lazio è stata chiamata in causa da un contribuente che si era trovato in un caso simile: l’agente della riscossione non gli aveva riconosciuto i soldi versati subito dopo la presentazione della domanda per estinguere l’ipoteca che era stata iscritta come conseguenza del suo debito con il Fisco. L’istanza di accesso alla rottamazione mirava a stralciare la parte relativa alle sanzioni e agli interessi di mora sulle cartelle.
Secondo la Commissione tributaria, lo spirito del decreto è quello di «ricondurre le conseguenze della rottamazione esclusivamente alla presentazione dell’istanza e a prescindere dalla successiva istruttoria ad opera del concessionario, e ciò proprio per evitare disparità di trattamento che potrebbero verificarsi in ragione delle tempistiche – più o meno celeri – della stessa».
Proprio questo principio – continua la sentenza della Commissione tributaria regionale – conferma gli effetti della presentazione della domanda di rottamazione come, ad esempio, l’impossibilità per il concessionario di avviare nuove azioni esecutive o di iscrivere ulteriori fermi amministrativi e ipoteche, così come di proseguire quelle avviate che non siano già in una fase avanzata.
E ancora: la Ctr ricorda che il decreto legge riguardante la rottamazione non cita in modo assoluto gli importi pagati dal contribuente prima dell’ammissione, ma si limita ad sostenere che «restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate anteriormente alla definizione, e non c’è dubbio che per quest’ultima debba intendersi la mera presentazione dell’istanza di definizione agevolata, e non anche la successiva comunicazione di ammissione da parte del concessionario».
Note:
[1] Ctr Lazio sent. n. 1783/12/2021.
[2] Dl n. 193/2016.