Fino a dove è perseguibile civilmente il proprietario della strada in caso di buca sul manto stradale?
Spesso, i territori comunali sono caratterizzati da incuria e abbandono perenne: buche, dislivelli, manto non uniforme, asfalto mancante sono le classiche caratteristiche del manto stradale che incontriamo tutti i giorni per andare a lavoro, o mentre usciamo con le nostre famiglie. Ma cosa succede se la propria auto viene danneggiata, a causa delle condizioni anomale della carreggiata? Che accade se finiamo in una buca non appositamente segnalata, arrivando in pronto soccorso? È possibile ottenere il risarcimento per i danni materiali e fisici subiti? Può esistere un concorso di colpa del danneggiato? In questo articolo scopriremo quali sono gli orientamenti della giurisprudenza in caso di insidia stradale visibile: quando è responsabile l’ente? In particolare, analizzeremo i casi in cui l’ente proprietario della strada può andare esente da responsabilità, così evitando il pagamento richiesto dal cittadino.
Indice:
1 Cos’è l’insidia stradale?
2 Natura della responsabilità dell’ente
3 Prescrizione del risarcimento
4 Quando va esente da colpa l’ente proprietario?
5 Insidia visibile: esenzione di responsabilità?
Cos’è l’insidia stradale?
Quando si parla di insidia stradale, si suole indicare una zona anomala del manto stradale che, apparentemente, può sembrare normale: si tratta di una porzione di strada che presenta un vizio occulto, non visibile, né evitabile al pedone, o al guidatore.
Affinché si possa configurare un’insidia stradale occorre:
che la zona interessata dall’anomalia sia oggettivamente non visibile;
che il pericolo dell’insidia non fosse prevedibile per il danneggiato.
Una volta provate queste due condizioni, il danneggiato avrà la possibilità di pretendere un risarcimento dall’ente proprietario di quella strada, a seconda che sia il Comune, o la Città Metropolitana (ex Province).
Natura della responsabilità dell’ente
La regola impone al danneggiato di dimostrare:
l’evento;
il danno subito;
la sua quantificazione;
il collegamento tra l’evento e il danno subito.
Dimostrati quegli elementi, sorge una presunzione di responsabilità nei confronti dell’ente proprietario per i danni cagionati da cose in custodia. Come precedentemente detto, però, un’insidia deve essere caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità del pericolo stesso.
Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, la prova della presenza di tali requisiti deve ricadere sul danneggiato stesso in base alle regole generali in materia di vicinanza della prova.
Prescrizione del risarcimento
Con riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivato da un’insidia stradale, gli scenari rinvenibili possono essere due, uno più favorevole al cittadino, e uno meno favorevole.
Il danno alla circolazione del veicolo prodotto da un’insidia stradale dovuta alla condotta omissiva dell’ente pubblico proprietario della strada si prescrive in cinque anni. In questo caso, l’insidia consiste in fattori estrinseci dalla circolazione e non dal dinamismo proprio del veicolo.
Viceversa, la durata della prescrizione scende a due anni quando si tratta di danno derivato dalla circolazione di più veicoli. La ragione è da rinvenire nell’esigenza di accertare la dinamica di un incidente stradale.
Quando va esente da colpa l’ente proprietario?
Abbiamo visto come parte della giurisprudenza consideri l’ente pubblico, proprietario della strada insidiosa, come destinatario di una responsabilità oggettiva. Tuttavia, occorre stare attenti, in quanto l’ente, in diversi casi, può districarsi da questa responsabilità.
Ad esempio, nessuna condotta può essere imputabile alla Pubblica Amministrazione quando il bene pubblico sia oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi: immaginiamo il centro storico di una città.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, infatti, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia non si applica agli enti pubblici ogni qual volta il bene, per le sue caratteristiche (estensione e modalità d’uso) sia oggetto di un’utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limiti in concreto le possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa; in questi casi, l’ente pubblico può essere ritenuto responsabile per i danni subiti da terzi a causa di una insidia stradale solo quando l’insidia stessa non sia visibile, e neppure prevedibile [1].
È, inoltre, ben possibile l’esistenza di un concorso di colpa del danneggiato, quando, ad esempio, non abbia fatto uso della normale diligenza.
Ancora, l’ente può sostenere che si sia trattato di caso fortuito: un evento naturale, o comunque assimilato, indipendente dalla volontà umana, che esce dalla ragionevole prevedibilità e che si verifica in modo del tutto inatteso e fuori da ogni regola conosciuta.
Così, l’ente proprietario potrebbe dimostrare che l’alterazione dello stato dei luoghi sia imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile, o segnalabile ai conducenti, nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza. Infatti, si è precisato che la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.
Facciamo un esempio.
Se l’insidia stradale è stata più volte segnalata dai cittadini e, successivamente, un abitante del luogo dovesse subire un infortunio incappando in quell’anomalia, così come denunciata, sarà molto difficile per l’ente dimostrare il caso fortuito, o l’assenza di una colpa omissiva. Diversamente, se l’insidia non è conosciuta ed è situata in un territorio caratterizzato da grande estensione e accessibilità, l’ente avrà più possibilità di dimostrare che quella zona è suscettibile a continue modificazioni che lo rendono tendenzialmente incontrollabile in ogni momento ed in ogni sua parte.
Insidia visibile: esenzione di responsabilità?
In un caso trattato di recente dalla Cassazione [2], un cittadino è incappato in un marciapiede difforme, presso il quale si erano verificate numerose cadute, come dimostrato da vari articoli della stampa locale.
La Cassazione, sul punto, ha avuto modo di premettere che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente richieste in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi la responsabilità del comportamento imprudente del medesimo, fino a rendere possibile che detto comportamento elimini la responsabilità dell’ente proprietario.
In quell’occasione, il dislivello che aveva provocato diverse cadute aveva una colorazione della parte superiore del gradino ben differente rispetto a quella della parte inferiore. Detta differenza cromatica rendeva ben visibile il dislivello in una giornata di sole come quella in cui si era verificata la caduta; ed era d’altronde pacifico come esso fosse in ottimo stato di manutenzione, dato il recente svolgimento dei lavori di riqualificazione. Da tale premessa, la Corte ha tratto la conclusione per cui la caduta era da imputare esclusivamente ad una disattenzione del cittadino, pienamente idonea ad integrare il caso fortuito.
Note:
[1] Cass. civ., sez. VI, n.12802/2015 del 19.06.2015
[2] Cass. civ., sez. VI, n.29435/2020 del 23.12.2020.