Coniuge che va via di casa: quando c’è addebito e quando invece c’è giusta causa.
Andare via di casa per qualche giorno e poi tornare per fare pace è abbandono del tetto coniugale? La famosa “pausa di riflessione”, che serve anche ai coniugi per meditare circa le possibilità di una eventuale ricucita, può considerarsi un comportamento colpevole? L’abbandono del tetto coniugale, come noto, è un comportamento che va contro gli obblighi del matrimonio e che può comportare l’addebito. Ma affinché ciò avvenga è necessario che vi sia la volontà di non voler più far ritorno o quantomeno l’incertezza su tale data. Alla luce di ciò, è bene chiedersi quando è abbandono del tetto coniugale e quando invece si tratta di un semplice e momentaneo allontanamento da casa.
Indice:
1 Cos’è l’abbandono del tetto coniugale
2 L’abbandono del tetto coniugale è un reato?
3 Quando c’è l’abbandono del tetto coniugale?
4 Quando è ammesso l’abbandono del tetto coniugale?
5 Quando l’abbandono del tetto coniugale non è ammesso.
Cos’è l’abbandono del tetto coniugale
Prima di spiegare in quali casi c’è abbandono del tetto coniugale dobbiamo specificare in cosa consiste tale illecito.
Tra i doveri dei coniugi vi è quello della coabitazione. Non è richiesta la residenza nello stesso luogo, anche se tale elemento è spesso condizione per ottenere agevolazioni fiscali.
Pertanto, in caso di allontanamento del coniuge dalla residenza familiare senza una giusta causa è possibile chiedere la separazione con «addebito». L’addebito è l’imputazione della colpa per la rottura del matrimonio; da esso deriva l’impossibilità di chiedere l’assegno di mantenimento e di pretendere i diritti ereditari.
L’abbandono del tetto coniugale è un reato?
In sé per sé, l’abbandono del tetto coniugale non è un reato ma un illecito civile a cui consegue, come detto nel paragrafo precedente, solo l’addebito. Da tale condotta, però, può derivare anche un reato nel momento in cui colui che va via di casa fa mancare ai familiari i mezzi di sussistenza. Quindi, per evitare di incorrere nelle sanzioni penali, è necessario inviare un assegno di mantenimento per i figli e per il coniuge che eventualmente non sia in grado di mantenersi da sé.
Quando c’è l’abbandono del tetto coniugale?
In generale, se un coniuge si allontana dalla residenza familiare senza una giusta causa o senza il consenso dell’altro (cosiddetto allontanamento ingiustificato), confermando il rifiuto di tornarvi, viola un preciso obbligo matrimoniale.
In generale, quindi, le condizioni per potersi avere abbandono del tetto coniugale sono:
la volontà di andare via di casa senza l’intenzione di tornare, almeno nel breve periodo;
l’assenza di una giusta causa.
Il semplice fatto di voler iniziare un procedimento di separazione non è di per sé giusta causa di allontanamento. È infatti necessario attendere l’autorizzazione del giudice a vivere separati, a meno che ovviamente non intervenga un diverso accordo tra le parti.
Quando è ammesso l’abbandono del tetto coniugale?
L’allontanamento dalla residenza familiare di un coniuge non costituisce causa di addebito quando è motivato dall’esistenza di una giusta causa. Le ipotesi di giusta causa di allontanamento individuate dalla giurisprudenza sono ad esempio:
il naufragio del matrimonio per ragioni anteriori che hanno provocato l’impossibilità della convivenza, come ad esempio la constatazione di un tradimento. In questo caso, l’abbandono consegue a una situazione già intollerabile o compromessa: deve essere già in atto una crisi matrimoniale che non consente di proseguire la vita in comune [1];
l’esistenza di situazioni di fatto, avvenimenti o comportamenti dell’altro coniuge (o anche dei suoi familiari) incompatibili con il protrarsi della convivenza. Si pensi al caso di chi compia atti di violenza materiale o psicologica nei confronti dell’altro;
accesa conflittualità suscettibile di arrecare danni psicologici ai figli;
invadenza della suocera convivente che causa frequenti litigi domestici e causa il deterioramento dei rapporti sessuali tra i coniugi [2].
Ne consegue pertanto che il litigio occasionale, anche se frequente, non è sufficiente a giustificare l’allontanamento dalla casa coniugale, a meno che non si tratti di una breve pausa. Non è quindi possibile addebitare la separazione al coniuge che si allontana per qualche ora o giorno solo per far “placare le acque”.
Non c’è abbandono del tetto coniugale se la moglie abita in una parte autonoma e diversa dello stesso immobile, interamente destinato a casa coniugale e accatastato come un unico immobile.
Quando l’abbandono del tetto coniugale non è ammesso
Ecco alcuni casi in cui l’abbandono del tetto coniugale non è consentito dalla legge ed è motivo di addebito:
allontanamento dalla casa senza la volontà di farvi ritorno;
volontà di iniziare la convivenza con un nuovo partner, sempre che non vi sia una giusta causa per allontanarsi dal coniuge;
volontà del coniuge di ritornare dai propri genitori.
Se il coniuge si allontana dalla residenza portando con sé anche i figli deve specificamente ed adeguatamente dimostrare la situazione d’intollerabilità, anche riguardo ai figli [3]. Si pensi al caso della moglie che si allontana volontariamente dalla casa insieme ai figli minori per la necessità di preservare sé stessa e i figli dalla violenza, subita o anche solo assistita.
Note:
[1] Cass. 28 maggio 2019 n. 14591, Cass. 23 aprile 2019 n. 11162, Cass. 15 dicembre 2016 n. 25966, Cass. 4 dicembre 2014 n. 25663, Cass. 5 febbraio 2014 n. 2539.
[2] Cass. 24 febbraio 2011 n. 4540, Cass. 29 ottobre 1997 n. 10648, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1202.
[3] Cass. sent. n. 10719/2013.