Il patto di non concorrenza.

Nel contratto di lavoro, può essere inserita un’apposita clausola che disciplina l’obbligo del dipendente di non fare attività concorrenziale dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Sei stato assunto da un’azienda alla quale avevi inviato il tuo curriculum. Ti hanno sottoposto la bozza del contratto di lavoro e hai notato che c’è una clausola con la quale ti obblighi, dopo la fine del rapporto, a non fare concorrenza all’ex datore di lavoro. Ti chiedi se questo patto è legittimo per la legge italiana.

Devi sapere che la legge prevede che il lavoratore, durante il rapporto di lavoro, non possa fare concorrenza al proprio datore di lavoro. Ma cosa succede dopo che il rapporto termina? In teoria, non ci sono obblighi in tal senso e proprio per questo, talvolta, l’azienda propone al dipendente il patto di non concorrenza. Cos’è? Si tratta di un accordo con cui il dipendente si impegna, dopo la fine del rapporto di lavoro, a non fare concorrenza al suo ex datore di lavoro. Come vedremo, tuttavia, per essere legittimo questo patto deve rispettare una serie di requisiti previsti dalla legge.

Indice:

1 Patto di non concorrenza: cos’è?

2 Patto di non concorrenza: come deve essere stipulato?

3 Patto di non concorrenza: quanto dura?

4 Patto di non concorrenza: quali altri requisiti?

Patto di non concorrenza: cos’è?

La legge [1] prevede che il lavoratore, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, debba rispettare una serie di obblighi, tra cui il divieto di svolgere attività in concorrenza con il proprio datore di lavoro. Per esempio, se sei stato assunto come sviluppatore di software in un’azienda che produce programmi di elaborazione paghe non potrai, contemporaneamente, farti assumere da un’azienda concorrente né come dipendente né come consulente. Questo divieto intende proteggere l’azienda dal rischio di subire un danno da parte del lavoratore che approfitta delle informazioni che ha acquisito lavorando al suo interno per fare gli interessi di un soggetto concorrente.

Ma cosa succede quando il rapporto di lavoro cessa? Il divieto che abbiamo appena esaminato si applica solo durante il rapporto di lavoro e dunque, in linea generale, dopo la fine del rapporto, il lavoratore può fare ciò che vuole e può liberamente decidere di andare a lavorare presso un’azienda concorrente. Proprio per questo, spesso, insieme al contratto di lavoro o separatamente, le parti possono stipulare anche il patto di non concorrenza [2] che estende il divieto di svolgere attività a favore di soggetti concorrenti anche nella fase post-contrattuale.

Patto di non concorrenza: come deve essere stipulato?

La legge richiede la forma scritta per la stipula del patto di non concorrenza. Se questa forma non è rispettata, l’accordo è nullo. Molto spesso le parti inseriscono la clausola di non concorrenza nella lettera di assunzione mentre, in altri casi, stipulano questo accordo su un documento separato.

Resta inteso che, essendo richiesta la forma scritta, è sufficiente una scrittura privata semplice e non è necessario stipulare l’accordo di non concorrenza di fronte ad un notaio.

Patto di non concorrenza: quanto dura?

Il patto di non concorrenza deve avere, per legge, una durata limitata nel tempo. In particolare, se il lavoratore è un dirigente, il vincolo può durare sino a cinque anni a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La durata massima si riduce a tre anni se il lavoratore è stato assunto con la categoria legale di quadro, impiegato oppure operaio.

Cosa succede se le parti prevedono una durata maggiore? La legge prevede che il patto di non concorrenza, in questo caso, non è nullo ma si verifica un effetto di sostituzione della clausola nulla. In altre parole, il patto sarà valido ma la durata sarà ridotta, per legge, al limite massimo previsto dall’ordinamento. Se, ad esempio, la clausola di non concorrenza è stata sottoscritta con un dirigente e prevede una durata di 8 anni, tale lasso temporale sarà sostituito, per legge, in 5 anni.

Patto di non concorrenza: quali altri requisiti?

Oltre a dover essere stipulato in forma scritta e dover rispettare il limite massimo di durata, la legge prevede che il patto di non concorrenza è nullo se non prevede un corrispettivo a favore del dipendente e se non individua determinati limiti di oggetto e di luogo.

In particolare, la clausola dovrà specificare l’area geografica in cui si estende il divieto di fare concorrenza all’ex datore di lavoro e l’oggetto, ovvero, quali sono le attività vietate per effetto del patto. Il perimetro delle attività vietate non potrà essere troppo ampio poiché rischierebbe di rendere del tutto impossibile per il lavoratore reperire un nuovo impiego dopo la fine del rapporto di lavoro.

Per quanto concerne il corrispettivo, questo deve essere congruo, pena la nullità del patto di non concorrenza. La congruità del corrispettivo deve essere valutata in modo proporzionale al sacrificio imposto al dipendente. Ne consegue che più è esteso il vincolo di non concorrenza, sotto il profilo dell’oggetto, della durata e dell’estensione geografica, più il corrispettivo dovrà essere elevato.

Solitamente, la congruità del corrispettivo viene verificata con riferimento alla retribuzione lorda annua percepita dal dipendente alla fine del rapporto di lavoro.

Note:

[1] Art. 2105 cod. civ.

[2] Art. 2125 cod. civ..

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