Obbligo di manutenzione e pulizia della strada, distanze minime delle piante dalla carreggiata, conducente ubriaco: i vari casi di responsabilità risarcitoria.
Percorrendo le strade italiane non è raro perdere il controllo dell’auto e uscire di strada. Nella traiettoria, il veicolo sbandato può urtare violentemente contro un tronco d’albero, danneggiandosi. A volte, anche gli occupanti della macchina riportano fratture e altre lesioni personali. Questi incidenti possono essere dovuti a disattenzione, eccesso di velocità o, peggio, all’uso di alcol o droga da parte del conducente. A volte, però, essi si verificano per la turbativa creata da un altro veicolo proveniente in senso contrario, che costringe a cambiare la traiettoria per evitarlo, oppure dalle cattive condizioni del manto stradale e da scarsa manutenzione della banchina circostante.
Quando avviene un incidente stradale di auto contro albero, chi paga i danni? La responsabilità risarcitoria dipende dalle rispettive condotte tenute dai vari soggetti coinvolti. C’è il conducente del veicolo, che deve osservare le regole di circolazione; ma c’è anche l’Ente proprietario o gestore del tratto di strada percorso, che può essere chiamato a risarcire se non ha eseguito la manutenzione e la pulizia a cui era tenuto. Bisogna poi tener conto delle distanze minime degli alberi dalla sede stradale, per verificare se sono state rispettate nel punto ove è avvenuto il sinistro.
Indice:
1 Qual è la distanza minima degli alberi dalla strada?
2 Incidente stradale contro albero: responsabilità
3 Manutenzione stradale: cosa comprende?
4 Incidente auto contro albero: risarcimento danni
5 Sinistro stradale contro albero: approfondimenti
Qual è la distanza minima degli alberi dalla strada?
Il Codice civile [1] ed il Codice della strada [2] regolamentano la distanza degli alberi e delle siepi dalla sede stradale, stabilendo alcune «fasce di rispetto» all’interno e fuori dei centri abitati. Queste limitazioni sono imposte per garantire la sicurezza della circolazione, per veicoli e pedoni. Ecco le regole:
nei centri abitati la distanza minima da rispettare tra la vegetazione ed il confine stradale è di 3 metri per gli alberi ad alto fusto, di 1,5 metri per quelli a basso fusto e di 0,5 metri per siepi e arbusti;
fuori dai centri abitati le distanze aumentano e non possono essere inferiori a 6 metri dal confine stradale; per le siepi o piantagioni la distanza minima è di 3 metri.
Incidente stradale contro albero: responsabilità
È opportuno premettere che, se il conducente del veicolo coinvolto risulta essere stato alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, la responsabilità del sinistro non può essere attribuita ad altri soggetti (leggi “Multa per guida in stato di ebbrezza per l’incidente contro il palo”): infatti, tale condotta è illecita ed è soggetta a sanzioni amministrative e penali [3]. Invece, i passeggeri trasportati a bordo del veicolo con conducente ubriaco o drogato saranno risarciti dall’assicurazione Rc auto del mezzo (leggi “Brillo alla guida: per l’incidente al passeggero spetta il risarcimento?“).
Fuori da questi casi, sussiste la responsabilità del proprietario della strada, che deve risarcire i danni provocati dal pericolo latente costituito da alberi o siepi piantati senza il rispetto delle dovute distanze dal confine oppure per l’incuria nella gestione, che ha provocato un’insidia tale da far sbandare i veicoli.
Manutenzione stradale: cosa comprende?
L’Ente proprietario della strada – cioè lo Stato anche attraverso le sue articolazioni territoriali, come le Province e i Comuni, o gestori come l’Anas – ha un obbligo di custodia su di essa [4] ed è perciò tenuto a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede viaria, compresi i marciapiedi e le piste ciclabili adiacenti [5].
Questo dovere non riguarda solo la sede stradale, ma si estende anche alla zona adiacente: è la cosiddetta «banchina» [6], cioè il tratto, solitamente non asfaltato posto a livello tra i margini della carreggiata e il limite della sede stradale. Così se ci sono radici nell’asfalto è possibile ottenere il risarcimento dal gestore della strada, anche se l’albero è piantato a distanza.
Incidente auto contro albero: risarcimento danni
A parte il caso dell’albero caduto su un’auto, che può riguardare sia i veicoli in movimento sia quelli in sosta, nei casi di vero e proprio scontro di un veicolo contro un albero situato in prossimità della sede stradale valgono i principi che abbiamo esposto: dunque, tendenzialmente, la responsabilità per i danni a persone e cose deve essere attribuita all’Ente proprietario della strada se non ha garantito il rispetto delle distanze o non ha eseguito la dovuta manutenzione.
Una nuova sentenza del tribunale di Milano [7] ha, però, precisato che questo obbligo di manutenzione, gestione e pulizia «non si estende a tutto quanto presente in fondi adiacenti la sede stradale», specialmente se di proprietà di soggetti privati, «laddove l’asserita insidia non si trovi proprio ai margini della carreggiata», perché in tal caso essa costituisce «un concreto ed effettivo pericolo per la circolazione veicolare o pedonale» che il proprietario deve prevenire, anche apponendo la segnalazione necessaria.
Così, secondo i giudici meneghini, la normativa sulle distanze degli alberi si combina con quella sulla manutenzione delle strade, nel senso che «se esse sono di proprietà altrui, possono essere soggette alla manutenzione, gestione e pulizia da parte dell’amministrazione locale soltanto se sono soggette ad uso pubblico», come aveva già affermato la Cassazione [8]. In sostanza, qui vale lo stesso principio della caduta su strada privata: quando il Comune paga i danni.
Va da sé che se il conducente è fuoriuscito di strada per eccesso di velocità o altre condotte di guida imprudenti e in violazione delle regole imposte dal Codice della strada il nesso di causalità tra l’omessa manutenzione e l’evento dannoso, costituito dall’incidente avvenuto per la fuoriuscita dalla sede stradale e l’impatto contro l’albero, sarà escluso e non si avrà diritto al risarcimento. Tale condotta costituisce, infatti, un caso fortuito, un comportamento imprevedibile del danneggiato, che esime l’Ente proprietario da ogni responsabilità.