Impianto fotovoltaico su terreno agricolo: tassazione.
Imposta di registro ridotta perché l’installazione non muta la destinazione dell’area: ora anche l’Agenzia delle Entrate riconosce l’agevolazione.
Se sei proprietario di un vasto terreno agricolo, potresti aver ricevuto la proposta di metterlo a reddito attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico, o anche eolico. Tra gli aspetti di convenienza da valutare, ti chiedi qual è la tassazione di un impianto fotovoltaico su terreno agricolo.
L’utilizzo di queste fonti di energie rinnovabili è fortemente incentivato, perché la produzione avviene in modo molto meno inquinante rispetto ai metodi tradizionali. La salvaguardia ambientale è posta tra gli obiettivi primari dell’Unione Europea e, dunque, dell’Italia. Così esiste una normativa di favore, che incide anche sulla burocrazia e sugli adempimenti necessari: per concedere l’utilizzo del terreno è necessario creare un diritto di superficie oppure stipulare un contratto di locazione (di lunga durata, solitamente almeno venticinquennale).
In entrambi i casi, occorre pagare l’imposta di registro. Ma l’Agenzia delle Entrate viene incontro ai proprietari e con riguardo alla tassazione dell’impianto fotovoltaico su un terreno agricolo ha stabilito, con una recente risposta all’interpello di un contribuente [1], che si applica l’imposta di registro con l’aliquota agevolata dello 0,5%, anziché quella più pesante stabilita per le aree edificabili. Infatti, la destinazione d’uso del terreno non muta a seguito dell’installazione dell’impianto.
Indice:
1 Installazione di impianto fotovoltaico su terreno agricolo: condizioni
2 Imposta di registro sul contratto di locazione: aliquota applicabile
3 Costituzione diritto di superficie su terreno agricolo: tassazione.
Installazione di impianto fotovoltaico su terreno agricolo: condizioni
L’installazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli di proprietà altrui avviene mediante la stipula di contratti di locazione ultranovennali dell’area ove si decide di posizionare i pannelli e le altre strutture necessarie. Ciò comporta la costituzione di un diritto di superficie in favore di chi installerà e gestirà l’impianto: il diritto del proprietario viene volontariamente compresso dall’assenso a costruire sul suo terreno.
Quindi, si verifica una separazione della proprietà del suolo – che rimane in capo al proprietario originario – da quella delle opere e dei manufatti posizionati su di esso, che diventano di proprietà superficiaria ed esclusiva del titolare dell’impianto fotovoltaico.
Il corrispettivo di questa cessione e del relativo contratto di locazione è costituito da un canone, che l’utilizzatore verserà al proprietario del terreno. L’importo potrà essere stabilito in misura fissa (anche da versare in anticipo e in unica soluzione) oppure a rate periodiche. L’ammontare non deve essere stabilito necessariamente in una somma di denaro, ma può consistere anche in una quota dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, che verrà ceduta al proprietario del fondo agricolo.
Imposta di registro sul contratto di locazione: aliquota applicabile
L’apparente confusione tra la destinazione produttiva degli impianti e la vocazione agricola del terreno aveva fatto sorgere il problema dell’aliquota fiscale applicabile sul contratto di locazione. Ora, l’Agenzia delle Entrate è arrivata a riconoscere, con una recentissima decisione [1], che ai fini dell’imposta di registro il contratto di locazione sconta l’aliquota dello 0,5%, che è quella avente ad oggetto gli affitti di terreni a destinazione agricola.
La legge [2], infatti, valorizza la produzione dell’energia elettrica ottenuta attraverso fonti rinnovabili, come il sistema fotovoltaico o l’eolico, e consente che «gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole nei piani urbanistici».
Rimane fermo l’altro principio di legge [3], secondo cui «un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune». Per ottenere l’autorizzazione ad installare gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli bisogna sempre fare i conti con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti in quel territorio, come stabiliti dagli Enti locali (Regioni e Comuni).
Ma ai fini fiscali ciò che conta è che l’installazione di un impianto fotovoltaico su terreno agricolo non muta la sua destinazione e, dunque, non lo trasforma in «area edificabile», che sconterebbe una tassazione maggiore, con l’aliquota del 2%. Perciò, se il piano urbanistico di quella zona consente la costruzione di impianti fotovoltaici anche in aree classificate come agricole, si applicherà il suddetto regime fiscale agevolato con l’aliquota dello 0,5%.
Costituzione diritto di superficie su terreno agricolo: tassazione
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che abbiamo esaminato è circoscritta al regime fiscale applicabile ai contratti di locazione. Tuttavia, in molti casi, le parti realizzano un’atto di costituzione di diritto di superficie, che deve essere stipulato nella forma dell’atto pubblico, quindi solitamente con un rogito notarile.
Anche questo atto è soggetto all’imposta di registro, ma qui permane una divergenza di posizione tra l’Agenzia delle Entrate, che ritiene applicabile l’aliquota proporzionale nella misura del 15% sul valore della cessione, e la giurisprudenza tributaria, che consente quella più favorevole del 9%, trattandosi di «atti costitutivi di diritti reali immobiliari», come ha affermato di recente la Corte di Cassazione [3].
Note:
[1] Agenzia Entrate, risposta a interpello n. 299 del 27.04.2021.
[2] Art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, attuativo della Direttiva n.2001/77/CE.
[3] Art. 36 D.L. n. 223/2006.
[4] Cass. ord. n. 3461 del 11.02.2021.