Gratuito patrocinio e reddito di cittadinanza.

Il Fisco ricorda che il reddito di cittadinanza va calcolato per stabilire se si ha diritto all’avvocato a spese dello Stato. Ecco chi rimane escluso.

L’Italia può dire addio al gratuito patrocinio. Non perché sia destinata a scomparire la possibilità di avere un avvocato pagato dallo Stato quando si è in difficoltà economica. Ma perché questo diritto, previsto dalla legge, rischia di rimanere un privilegio di pochi.

La novità arriva dalla recente risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello: in buona sostanza, il reddito di cittadinanza va considerato nel calcolo del reddito per accedere al gratuito patrocinio. Il che porta molti dei percettori del sussidio a restarne fuori, perché superano la soglia massima richiesta per poter avere l’avvocato gratis.

Ecco i numeri. Si ha diritto al gratuito patrocinio se non viene superato il limite di reddito attualmente fissato in 11.746,68 euro. Significa 978,89 euro al mese. Vuol dire che, ad esempio, una coppia con tre figli che prende un reddito di cittadinanza di 12mila euro l’anno (quindi, 1.000 euro al mese) è già oltre la soglia del gratuito patrocinio e, in caso di bisogno, dovrà pagarsi l’avvocato di tasca propria.

Il Fisco, infatti, precisa che ha diritto al gratuito patrocinio «chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro» e che «il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante». Inoltre, per stabilire il proprio reddito, «si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva». In altre parole, il reddito di cittadinanza va calcolato.

L’Agenzia delle Entrate si allinea con questa risposta alla Cassazione. La Suprema Corte, infatti, aveva già stabilito in un’ordinanza che nel calcolo del reddito per rientrare nel gratuito patrocinio «si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile».

In questo modo, però, anche chi ha un reddito di 1.000 euro al mese per mantenere tre figli in attesa di un lavoro perde il diritto ad avere un avvocato a spese dello Stato.

Note:

[1] Cass. ordinanza n. 24378/2019.

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