Sequestro preventivo anche per i premi delle polizze vita già versati. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 13 marzo 2017, n. 11945.

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può avere ad oggetto anche i premi delle polizze vita già versati aventi come beneficiario il coniuge dell’indagato. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 marzo 2017, n. 11945.

Nel caso di specie, ad un soggetto venivano contestati i reati di infedele ed omessa dichiarazione dei redditi ex articoli 4 e 5 D.Lgs. 74/2000, a seguito di una evasione d’imposta superiore a due milioni di euro, cui seguiva il sequestro preventivo per equivalente, funzionale alla successiva confisca, di una polizza vita che aveva come beneficiaria la moglie.

I coniugi contestavano il provvedimento di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari, ma lo stesso veniva confermato anche dal Tribunale del riesame con ordinanza avverso la quale veniva proposto ricorso per cassazione.

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito innanzitutto la legittimità del sequestro in caso di contratto di assicurazione a favore di un terzo (come nel caso della polizza vita), ricordando come il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare di cui all’articolo 1923 cod.civ. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale.

Chiarito ciò, la Suprema Corte ha affermato che il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario ex articolo 1920, comma 3, cod. civ., a mente del quale “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”, non esclude che i premi versati dall’indagato possano essere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

 

Ciò, sulla base della considerazione per la quale, anche a seguito del pagamento delle relative somme, il denaro non può, comunque, considerarsi come definitivamente uscito dal patrimonio del contraente, venendo accantonato in modo irreversibile ai fini del successivo pagamento al beneficiario, considerata la possibilità di revoca del beneficio ex articolo 1921 cod. civ. e la possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex articolo 1925 cod. civ..

Quindi, condividendo la decisione assunta dal Tribunale del riesame, i giudici di legittimità hanno stabilito che i premi della polizza vita con beneficiario il coniuge dell’indagato che siano stati già versati sono comunque riconducibili alla sua disponibilità, ovvero alla possibilità del presunto evasore di esercitare su tali beni un potere anche informale ma comunque diretto ed oggettivo.

In definitiva, deve ritenersi quindi che tali somme siano legittimamente assoggettabili al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000 e, per tale ragione, la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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