Incendio immobile in affitto chi paga?

Le responsabilità del conduttore e del locatore nel caso di danni provocati da un incendio divampato in un bene in locazione.

Affittare un appartamento può tornare molto utile. Se pensi, infatti, al canone mensile che potrai ricevere, capirai bene quanto possa essere importante concedere in locazione il tuo immobile. In questo modo, potrai coprire le tassazioni sulla casa (Imu), le spese condominiali ordinarie e, detratte le imposte, ricavare anche una rendita costante. Devi sapere, però, che una volta consegnato il bene al conduttore non sarai esente da potenziali responsabilità. Mi riferisco, in particolare, ai danni provocati da un incendio divampato nell’appartamento.

Da qui, la seguente domanda: «Nel caso d’incendio nell’immobile in affitto chi paga?». Il quesito non è banale visto che non è infrequente un incidente del genere. Quando accade, oltre al danneggiamento del bene locato, è possibile che siano stati coinvolti anche gli immobili vicini. Per questa ragione, i rispettivi proprietari potrebbero avanzare una richiesta di risarcimento. Ma prima di affrontare un eventuale contenzioso e i costi legali dello stesso, vorresti maggiori informazioni sull’argomento e capire bene se è possibile scaricare integralmente la responsabilità dell’accaduto sull’inquilino. Non ti resta, quindi, che leggere questo articolo per dirimere i tuoi dubbi.

Indice:

1 Cose in custodia: la responsabilità per danni

2 Appartamento in locazione: custodia e manutenzione

3 Incendio provocato da immobile in affitto: chi paga i danni?

4 Danni da immobile in affitto: la responsabilità solidale.

Cose in custodia: la responsabilità per danni

Persino le cose inanimate posso provocare dei danni e, quindi, anche un appartamento o una villetta. Mi riferisco, in particolare, agli elementi strutturali che costituiscono un immobile (ad esempio, il cornicione di un fabbricato) oppure agli impianti presenti all’interno di un locale (per ipotesi, quello idrico o quello elettrico). Questi, infatti, possono provocare un pregiudizio alle persone o ai beni appartenenti a terzi. Ciò si verifica quando non viene esercitata la dovuta manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nello specifico, si tratta di un’attività che è di competenza del custode delle cose da cui è scaturito il danno. In base a ciò, nel caso in cui si tratti di un immobile concesso in locazione, diventa fondamentale stabilire chi debba essere qualificato custode del bene danneggiante e, in particolare, se possa essere fatta una distinzione a riguardo tra il proprietario e l’affittuario.

Appartamento in locazione: custodia e manutenzione

Il proprietario di un bene concesso in affitto potrebbe pensare che, una volta consegnate le chiavi di casa all’inquilino, non abbia più alcuna responsabilità sull’immobile. In realtà, basandosi sulla legge e sulla pacifica interpretazione della stessa ad opera della giurisprudenza, si tratta di una conclusione errata. Il titolare è, infatti, tenuto ad esercitare la custodia e la manutenzione sui beni che non sono nella materiale disponibilità del conduttore. Tra questi, anche gli impianti, ivi compreso quello elettrico, dal cui cattivo funzionamento, potrebbe derivare un incendio. La predetta responsabilità deriva dal fatto che al conduttore spettano soltanto le cosiddette piccole riparazioni. L’inquilino, pertanto, si deve preoccupare di sostituire la cartuccia di un rubinetto oppure di riparare una presa elettrica un po’ difettosa.

Sul locatore, invece, grava l’obbligo di preservare il buono stato locativo del bene e, la conseguente, manutenzione straordinaria sugli elementi che lo caratterizzano (ad esempio, il solaio) e gli impianti in esso presenti.

 

Incendio provocato da immobile in affitto: chi paga i danni?

Se l’incendio è stato provocato da una disattenzione del conduttore, ad esempio perché si è dimenticato di chiudere una stufa a gas oppure perché le fiamme sono scaturite da una fiammella in cucina lasciata inavvertitamente aperta, sembra evidente che la responsabilità per i danni provocati all’appartamento adiacente o ai beni condominiali, debba essere attribuita all’inquilino. In tal caso, infatti, tra i doveri del proprietario non possono rientrare tutti i comportamenti del proprio conduttore e tanto meno l’uso del bene concesso in locazione.

Viceversa, alla luce dei diversi obblighi nascenti da un contratto di affitto, se l’incendio divampato in un appartamento è determinato dalla mancata manutenzione dell’impianto elettrico, sembra inevitabile che la responsabilità per i danni provocati a terzi sia, esclusivamente, del proprietario dell’immobile. L’inquilino, infatti, non ha alcun dovere di rifare l’impianto qualora sia diventato, particolarmente, vecchio ed inadeguato. Egli, quindi, non sarà tenuto al risarcimento.

Danni da immobile in affitto: la responsabilità solidale

Può accadere che non sia così evidente la causa scatenante di un incendio divampato all’interno di un immobile dato in affitto. Il proprietario potrebbe sostenere che sia stato l’inquilino a provocarlo con la propria distrazione. Di converso, il conduttore potrebbe affermare che la responsabilità non sia stata sua, in quanto il pregiudizio è stato provocato, ad esempio, da un impianto presente nel bene. Devi sapere, quindi, che in tutti i casi in cui non è possibile dimostrare la causa dell’incendio divampato all’interno di un appartamento o di una villetta in locazione, la responsabilità per i danni arrecati a terzi è sia a carico del proprietario che del conduttore. Entrambi, quindi, hanno il dovere di dimostrare che ciò che ha determinato l’evento non rientrava nel proprio dovere di custodia. In tali casi, sia il locatore che l’affittuario potrebbero essere chiamati a risarcire l’intero danno.

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