Prodotto difettoso e responsabilità produttore: Cassazione.
Codice del consumo e risarcimento del danno da prodotto non conforme o difettoso: l’onere della prova e il danno al compratore.
Indice:
1 La responsabilità del produttore di farmaci difettosi
2 Responsabilità del venditore per il pregiudizio arrecato al compratore
3 Responsabilità per danno da prodotto difettoso ex art. 117 del codice del consumo
4 Onere della prova in tema di responsabilità da prodotto difettoso
5 Il consumatore che lamenta un difetto di produzione deve dimostrare il nesso di causalità con il danno subito
6 Il difetto del prodotto costituisce presupposto autonomo rispetto al danno
7 Il prodotto conforme ai livelli di sicurezza, ma difettoso
8 Nessun risarcimento se manca la prova del difetto del fustino di candeggina esploso
9 Prodotto difettoso, nozione: codice del consumo.
La responsabilità del produttore di farmaci difettosi
La nozione di prodotto difettoso, ex art. 117 del Codice del Consumo, non riguarda ogni prodotto genericamente insicuro, ma, piuttosto, quello che non raggiunga lo standard di sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi, in relazione ad una pluralità di elementi, quali le modalità con cui è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche estrinseche, le istruzioni o avvertenze fornite dal produttore ai consumatori e l’uso cui lo stesso è destinato.
Il concetto di sicurezza del prodotto, pertanto, è strettamente connesso all’assenza o carenza di istruzioni ed è differente da quello di vizio del prodotto, di cui all’art. 1490 c.c., che può invece coincidere anche con un’imperfezione, che non ne determini la pericolosità per il consumatore (fattispecie relativa alla responsabilità del produttore per i danni cagionati da un prodotto farmaceutico difettoso).
Cassazione civile sez. III, 10/05/2021, n.12225
Non vale ad escludere la responsabilità dell’esercente una qualunque informativa circa i possibili effetti collaterali del farmaco, essendo viceversa necessario che l’impresa farmaceutica svolga una costante opera di monitoraggio e di adeguamento delle informazioni commerciali e terapeutiche allo stato di avanzamento della ricerca, allo scopo di eliminare o almeno ridurre il rischio di effetti collaterali dannosi e di rendere edotti nella maniera più completa ed esaustiva possibile i potenziali consumatori.
Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6587
Responsabilità del venditore per il pregiudizio arrecato al compratore
In materia di compravendita, in caso di inadempimento o inesatto adempimento del venditore, oltre alla corrispondente responsabilità contrattuale, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso solo quando il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest’ultimo che siano sorti al di fuori del contratto ed abbiano la consistenza di diritti assoluti.
Cassazione civile sez. III, 07/12/2020, n.27951
Responsabilità per danno da prodotto difettoso ex art. 117 del codice del consumo
Ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall’art. 5 d.P.R. n. 224 del 1988, il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili ed in concreto valutati dal giudice di merito, nell’ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore.
Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 20 novembre 2018 n. 29828
Onere della prova in tema di responsabilità da prodotto difettoso
La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato – ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall’8 del d.P.R. n. 224 del 1988 – la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore – a norma dell’art. 118 dello stesso codice – la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all’epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, valorizzando la prova testimoniale in contrasto con le risultanze della disposta consulenza, aveva erroneamente desunto la pericolosità di un fuoco di artificio dal mero verificarsi del danno conseguente all’esplosione anticipata del medesimo, tralasciando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio ove era stato escluso che il prodotto presentasse difetti di fabbricazione e posto in rilievo che l’evento si fosse verificato per il malgoverno del mortaio da parte del danneggiato).
Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29828
Il consumatore che lamenta un difetto di produzione deve dimostrare il nesso di causalità con il danno subito
La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno.
Cassazione civile sez. III, 28/09/2018, n.23477
Il difetto del prodotto costituisce presupposto autonomo rispetto al danno
Il difetto del prodotto costituisce presupposto autonomo rispetto al danno, non potendo essere assorbito dalla prova di questo. La natura difettosa di un prodotto può consistere nella mancanza delle informazioni richieste dagli artt. 6 e 117, lett. a), cod. cons. L’osservanza di norme tecniche non vale ad escludere la responsabilità del produttore, se le norme tecniche cui questi si è uniformato non concernono lo specifico rischio da cui il danno è scaturito.
Cassazione civile sez. III, 15/02/2018, n.3692
Il prodotto conforme ai livelli di sicurezza, ma difettoso
La segnalazione di cui all’ art. 117 cod. cons. assurge a condizione che esonera il produttore/importatore da responsabilità per danni cagionati dalla presenza degli elementi segnalati. Costituisce declinazione del principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i potenziali utenti, i quali, se resi edotti in modo idoneo – con avvisi chiari e leggibili ex art. 6 cod. cons. – non possono imputare alcuna responsabilità a persone terze.
Ciò posto, l’anomalia della presenza di un metallo noto come sensibilizzante da contatto e causa di allergie in un fazzolettino di carta “destinato per sua natura a venire a contatto con la pelle, il naso o la bocca degli individui” e “sicuramente idoneo a provocare un danno all’uomo” fa sì che il prodotto possa ritenersi senz’altro difettoso ai sensi del citato art. 117 cod. cons. , con conseguente obbligo di risarcimento del danno derivante a causa del suo uso.
Cassazione civile sez. III, 15/02/2018, n.3692
Nessun risarcimento se manca la prova del difetto del fustino di candeggina esploso
La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato – ai sensi dell’art. 8, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell’art. 120 Cod. Consumo) – la prova specifica del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno, ciò rappresentando un pre-requisito della responsabilità stessa, con funzione delimitativa dell’ambito di applicabilità di essa.
È difettoso – ai sensi dell’art. 5, d.P.R. n. 224/1988 (oggi trasfuso nell’art. 117 Cod. Consumo) – quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all’uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, e ai comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Cassazione civile sez. III, 19/02/2016, n.3258
Prodotto difettoso, nozione: codice del consumo
Ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell’art. 117 del cd. “codice del consumo”), il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili e in concreto valutati dal giudice di merito, nell’ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore.
Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 29 maggio 2013 n. 13458