Reato di invasione di terreni o edifici: ultime sentenze.

Wooden fence in countryside of Belarus.

Occupazione arbitraria e abusiva dall’esterno; condanna e conseguenze della protrazione del comportamento illecito.

Indice:

1 Reato di invasione di terreni o edifici: l’elemento materiale

2 L’arbitrarietà della condotta

3 Reato di invasione di terreni o edifici

4 Occupazione protratta nel tempo

5 Reato di invasione di edifici: quando ha natura permanente?

6 Reato di invasione di terreni o edifici: è necessario il dolo specifico?

7 Chi non commette reato di invasione di terreni?

8 L’introduzione nel fondo altrui

9 La sentenza di proscioglimento

10 L’allontanamento dell’occupante

11 Nozione di invasione

12 Passaggio con mezzo agricolo su terreno altrui e devastazione delle coltivazioni

13 Reato di invasione di terreni o edifici: configurabilità

14 Fatto di particolare gravità

15 Quando si consuma il reato di invasione di terreni o edifici?

 

Reato di invasione di terreni o edifici: l’elemento materiale

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l’invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto (nella specie, era risultato pacifico che l’imputato fosse entrato nel possesso del bene su autorizzazione della proprietaria, evidente era quindi la mancata integrazione di un elemento costitutivo del reato ipotizzato).

Cassazione penale sez. II, 02/02/2021, n.11996

L’arbitrarietà della condotta

In tema di reato di invasione di terreni ed edifici punito dall’art. 633 c.p., l’arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l’ingresso nell’immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell’avente diritto al possesso o alla detenzione, ovvero, in mancanza di questo, senza l’autorizzazione conferita da una norma giuridica o da un’autorizzazione dell’autorità.

Tribunale Frosinone, 22/01/2020, n.126

Reato di invasione di terreni o edifici

Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p. la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente”, ossia contra ius in quanto privo del diritto d’accesso, cosicché la conseguente “occupazione” costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione; nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione.

Ne consegue affermare che la circostanza del possesso delle chiavi dell’immobile consegnate all’originario assegnatario non è circostanza da sola idonea ad escludere la sussistenza del reato per difetto della condizione di arbitrarietà dell’occupazione posto che, la permanenza all’interno dell’alloggio, è pacificamente avvenuta in assenza di qualsiasi titolo legittimante.

Cassazione penale sez. II, 06/07/2020, n.20940

Occupazione protratta nel tempo

Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p. la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente”, ossia “contra ius” in quanto privo del diritto d’accesso, cosicché la conseguente “occupazione” costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione; nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione.

Cassazione penale sez. II, 27/03/2019, n.29657

Reato di invasione di edifici: quando ha natura permanente?

Il delitto di invasione di edifici, di cui all’art. 633 c.p., ha natura permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo, determinando un’immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l’occupazione, con l’allontanamento dell’occupante dall’edificio. (Fattispecie in cui il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è stato individuato nel momento in cui l’immobile veniva riconsegnato al legittimo proprietario).

Cassazione penale sez. II, 02/10/2019, n.46692

Reato di invasione di terreni o edifici: è necessario il dolo specifico?

Il delitto di invasione di terreni o edifici è un reato per la cui configurabilità è richiesto il dolo specifico, consistente nella coscienza e la volontà di invadere l’altrui bene pubblico unita al fine di occupare l’immobile o di trarne profitto.

Il vantaggio che si persegue dall’invasione è sicuramente dato dall’occupazione stessa del bene altrui, in quanto, in tal modo, si va a ledere la obiettività giuridica costituita dalla tutela del possesso e della disponibilità dell’immobile. In relazione al reato ex articolo 633 del Cp non è poi configurabile l’esimente dello stato di necessità, rappresentato dalla presunta esigenza di sistemare convenientemente la propria famiglia in un alloggio, in quanto, tale giustificazione non è in grado di fondare l’imminenza di un grave pericolo alla persona non altrimenti evitabile, richiesto dall’articolo 54 del Cp.

Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato, che aveva abusivamente occupato un immobile del comune destinandolo ad abitazione della propria famiglia, rigettando la tesi difensiva della sussistenza dello stato di necessità, consistente nel pericolo di restare senza abitazione, posto che tale pericolo è concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dello stato Sociale.

 

Tribunale Napoli sez. III, 10/01/2019, n.331

Chi non commette reato di invasione di terreni?

Non integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta del soggetto che subentra nell’appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore.

(In motivazione la Corte ha evidenziato che, quand’anche il subentro fosse autorizzato in violazione di vincoli imposti all’assegnatario, ciò potrebbe avere rilevanza ai fini amministrativi o civilistici ma non sarebbe sufficiente ad integrare il comportamento sanzionato dall’art. 633 c.p., che presuppone l’introduzione arbitraria e dall’esterno).

Cassazione penale sez. II, 30/01/2019, n.15874

L’introduzione nel fondo altrui

Il reato di invasione di terreni ed edifici può avere natura istantanea o permanente, a seconda che l’introduzione nel fondo altrui sia seguita da un insediamento istantaneo o si protragga con un’occupazione ininterrotta per un tempo superiore a quello strettamente necessario per integrare il delitto, sicché, in tale ultimo caso, risponde a titolo di concorso, quanto meno morale, colui che, senza aver partecipato all’iniziale invasione, abbia successivamente contribuito a perpetuare la condotta criminosa

Cassazione penale sez. II, 04/12/2018, n.4393

La sentenza di proscioglimento

In tema di reati permanenti quando sia intervenuta una sentenza di proscioglimento passata in giudicato per insussistenza del fatto o di rilevanza penale di esso o per mancata commissione dello stesso per il principio del “ne bis in idem”è preclusa la valutazione del segmento di condotta  posto in essere dopo la sentenza di condanna passata in giudicato.

(Nel caso di specie, si trattava del reato di invasione di terreni o edifici di cui all’Art 633 c.p. che si consuma nel momento in cui l’occupazione inizio in quanto si tratta di reato istantaneo anche se con effetti permanenti e pertanto non è possibile ritenere il “ne bis in idem”).

Tribunale Chieti, 08/10/2018, n.1103

L’allontanamento dell’occupante

Il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l’occupazione abusiva si protragga nel tempo, ha natura permanente e cessa soltanto con l’allontanamento dell’occupante o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla pronunzia di condanna.

Cassazione penale sez. II, 19/07/2018, n.40771

Nozione di invasione

In relazione al reato di invasione di terreni o edifici, la nozione di invasione non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente, cioè contra ius, in quanto privo del diritto d’accesso. La conseguente occupazione deve ritenersi pertanto l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva occupazione.

Nel caso poi in cui l’occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto dall’edificio o con la sentenza di condanna. Dopo la pronuncia, invece, la protrazione del comportamento illecito dà luogo a una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione.

Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale ha condannato per il reato ex articolo 633 del Cp l’imputata che, dopo la condanna per occupazione di un immobile, aveva protratto il suo comportamento illecito, consistente nell’occupazione arbitraria, senza essere in alcun modo legittimata da una norma giuridica o da un’autorizzazione proveniente dall’autorità competente.

Tribunale Torre Annunziata sez. I, 09/03/2018, n.758

Passaggio con mezzo agricolo su terreno altrui e devastazione delle coltivazioni

Integra il reato di invasione di terreni o edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell’edificio da parte del titolare dello “ius escludendi”, secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal “dominus”.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituisse una turbativa riconducibile ad uno “spoglio funzionale” – e perciò sussumibile nella previsione di cui all’art. 633 c.p. – la condotta dell’imputato, consistita in reiterati passaggi, con il proprio mezzo agricolo, sul terreno della persona offesa, idonei a menomare apprezzabilmente la facoltà di godimento di quest’ultima e la destinazione del fondo, in considerazione della devastazione delle coltivazioni sul medesimo presenti).

Cassazione penale sez. II, 18/04/2017, n.25438

Reato di invasione di terreni o edifici: configurabilità

Il reato di invasione di terreni o edifici, previsto dall’articolo 633 del Cp, postula, per la sua configurabilità, che l’agente si introduca dall’esterno in un terreno o edificio, al fine di occuparlo. Tale reato, perciò, non è contestabile a chi è già legittimamente presente in un alloggio o immobile e continui a dimorarvi anche dopo il decesso dell’originario assegnatario, provvedendo a versare il canone di locazione. In tal caso, infatti, non si arreca alcun nocumento al bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero la situazione di fatto tra il soggetto e la res. Nel caso di specie, è stata così assolta dal reato in esame la nipote dei precedenti assegnatari, già convivente primo del decesso di questi ultimi.

Tribunale Bari sez. II, 17/03/2017, n.1275

Fatto di particolare gravità

In materia di invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p. non è necessario ai fini della sussistenza del reato che vi sia un fatto di particolare gravità, in quanto con il termine “invasione” si intende fare riferimento all’accesso ovvero alla penetrazione arbitraria nell’immobile altrui compiuto per immettersi nel possesso dello stesso o per trarne un qualunque profitto.

Tribunale Genova sez. I, 23/01/2017, n.301

Quando si consuma il reato di invasione di terreni o edifici?

Il reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p., si consuma nel momento in cui l’occupazione ha inizio, in quanto trattasi di reato istantaneo, pur con effetti permanenti, che deduce ad oggetto della sanzione la condotta di chi, abusivamente, con violenza e senza l’autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al fine di occuparli, senza aver riguardo anche alla condotta successiva di protrazione dell’occupazione.

(Nella specie, concernente l’occupazione di un’area demaniale mediante inerti, contestata in relazione ad un periodo successivo a quello per il quale era già intervenuto giudicato di condanna per il medesimo titolo, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata sul presupposto che, onde escludere la preclusione del “ne bis in idem”, dovesse accertarsi se vi fosse stata una nuova occupazione con immissione di altro materiale.).

Cassazione penale sez. II, 20/01/2017, n.7911

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