Imprenditore ingiustamente indicato come cattivo pagatore; lesione del diritto alla reputazione personale, all’immagine e all’onore; richiesta di risarcimento del danno.
Indice:
1 Il danno non patrimoniale e il danno al patrimonio
2 Responsabilità dell’istituto di credito
3 Segnalazione presso i sistemi di informazione creditizia
4 Domanda di risarcimento danni: competenza
5 Illegittima segnalazione della banca al Crif
6 Il danno da illegittima segnalazione alla Centrale rischi finanziari
7 Risarcibilità del danno non patrimoniale
8 Illecito trattamento dei dati personali
9 Onere della prova
10 Illegittima segnalazione della banca alla Crif: il periculum in mora
11 La diminuzione della considerazione della persona
12 La lesione della reputazione professionale del socio di impresa
13 Illegittima segnalazione della banca alla Crif: la prova del danno
14 La prova della lesione dei diritti inviolabili.
Il danno non patrimoniale e il danno al patrimonio
Il risarcimento del danno non patrimoniale alla persona con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore, sia il danno al patrimonio conseguente l’illegittima segnalazione al CRIF deve essere provato.
(Nel caso di specie, l’attore aveva chiesto il risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, deducendo di non aver potuto accedere a qualsivoglia tipo di finanziamento e ai canali istituzionali del credito in presenza di tale segnalazione e di aver subito, proprio per l’impossibilità di accedere a qualunque tipo di finanziamento, innumerevoli difficoltà nel continuare a svolgere l’attività di riparazione di elettrodomestici e personal computer in forma di ditta individuale senza darne prova non avendo provato neanche la sua qualità di imprenditore come correntista).
Tribunale Potenza, 21/10/2020, n.747
Responsabilità dell’istituto di credito
La segnalazione alla CRIF s.p.a. integra un illegittimo trattamento dei dati personali del cliente, con conseguente responsabilità dell’istituto di credito per i danni ingiusti cagionati allo stesso, da accertare ai sensi dell’art. 2050 c.c., per effetto del rinvio operato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 196/2003. Tuttavia va precisato che il danno patrimoniale per mancato accesso al credito conseguente a un’errata segnalazione alla CRIF s.p.a. dev e essere allegato e provato dal danneggiato, non essendo ammessa la risarcibilità di un danno ” in re ipsa” ipsa”.
Corte appello Perugia, 13/08/2020, n.380
Segnalazione presso i sistemi di informazione creditizia
In tema di segnalazione presso i sistemi di informazione creditizia, l’intermediario deve avvertire il cliente. (Nel caso di specie si trattava di un finanziamento per l’acquisto di un’autovettura in cui il soggetto finanziato era stato segnalato al CRIF senza essere preavvertito con conseguente risarcimento del danno per l’illegittima segnalazione).
Tribunale Reggio Calabria sez. II, 30/06/2020, n.644
Domanda di risarcimento danni: competenza
In tema di competenza, il foro del consumatore prevale su qualsiasi altro criterio per radicare la competenza anche quello della privacy. (Nel caso di specie, si trattava di una domanda di risarcimento danni per illegittima segnalazione al Crif radicandosi pertanto la competenza nel foro di residenza del consumatore).
Tribunale Reggio Calabria sez. II, 30/06/2020, n.644
Illegittima segnalazione della banca al Crif
Nel nostro ordinamento, per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all’altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo un danno – evento, ma anche un danno – conseguenza; ciò, peraltro, vale anche con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, in quanto il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non può essere considerato in re ipsa nell’illegittimità della segnalazione e non è nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione: il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l’impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.
Tribunale Catania sez. IV, 12/06/2020, n.2027
Il danno da illegittima segnalazione alla Centrale rischi finanziari
In tema di responsabilità civile, il danno all’immagine ed alla reputazione (nella specie, per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi), in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Tribunale Firenze sez. III, 18/05/2020, n.1081
Risarcibilità del danno non patrimoniale
Va riconosciuta la risarcibilità del danno da lesione di immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente a fronte della illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi: in tale caso sussiste il danno da lesione dell’immagine.
Tuttavia la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale da illecita segnalazione va ricondotta a quella degli oneri di specifica allegazione del danneggiato che hanno ad oggetto quantomeno la durata e l’ambito soggettivo della segnalazione. Di conseguenza, in difetto della prova della percezione della notizia asseritamente lesiva da parte di terzi va escluso il danno alla reputazione.
Tribunale Verona sez. III, 13/02/2020
Illecito trattamento dei dati personali
In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato “in re ipsa” per il fatto stesso dello svolgimento dell’attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell’art. 2050 c.c., il danno, e in particolare la “perdita”, deve essere sempre allegato e provato da parte dell’interessato.
Cassazione civile sez. I, 08/01/2019, n.207
Onere della prova
In tema di onere della prova, in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla CRIF, il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere “in re ipsa”, ma deve essere allegato e provato da parte dell’attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dall’onere della prova più favorevole, come descritto all’art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità.
Cassazione civile sez. I, 08/01/2019, n.207
Illegittima segnalazione della banca alla Crif: il periculum in mora
A seguito di segnalazione illegittima al Crif il periculum in mora è in re ipsa, di talchè si potrebbe anche non provarlo specificamente, attesa che una ingiusta segnalazione produce di per sé un danno al soggetto segnalato, consistente nell’impossibilità di accesso al credito, ed i suoi effetti risultano addirittura permanenti, dovendosi ritenere fatto notorio che una tale segnalazione si riflette in termini latamente negativi sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario, sì che l’iniziativa di un istituto di credito non può passare inosservata agli altri che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali.
Tribunale Torino sez. I, 26/06/2019
La diminuzione della considerazione della persona
La lesione del diritto alla reputazione personale, all’immagine e all’onore (rientranti fra i diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione) a seguito dell’illecita segnalazione di un soggetto presso un sistema di informazioni creditizio, comporta l’obbligo di risarcire non solo il danno patrimoniale ma, se verificatosi, anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in generale o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera. Tali danni vanno provati, non essendo in re ipsa.
Tribunale Frosinone, 12/02/2019, n.103
La lesione della reputazione professionale del socio di impresa
L’illegittima segnalazione di taluno come cattivo pagatore è suscettibile di ledere la sua reputazione professionale anche qualora questi eserciti un’attività imprenditoriale in forma societaria, specialmente quando si tratti di società a compagine sociale ristretta. Ciò è tanto più vero nel caso in cui il nome del socio è ricompreso nella ragione sociale della società e lo stesso riveste l’incarico di amministratore, cosicché tale illecita segnalazione si riverbera direttamente tanto sulla persona fisica (per quanto attiene alla lesione alla reputazione personale) quanto sulla sua attività imprenditoriale (in relazione alla lesione all’immagine professionale).
Tribunale Torino sez. I, 06/02/2019, n.580
Illegittima segnalazione della banca alla Crif: la prova del danno
In caso di illegittima segnalazione della banca alla Crif (Centrale rischi finanziaria) l’imprenditore, ingiustamente indicato come cattivo pagatore, non può avere de plano il risarcimento del danno, ma deve provarlo. Il danno cioè non è in re ipsa ma va provato. L’accertata violazione nell’utilizzo dei dati personali del cliente erroneamente additato dalla banca non solleva il danneggiato dal dimostrare il danno alla sua reputazione e offrire mezzi di prova per quantificarlo. Circostanza nella fattispecie non verificatasi.
Cassazione civile sez. I, 08/01/2019, n.207
La prova della lesione dei diritti inviolabili
Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. Difatti, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce un danno-conseguenza che, come tale, necessita di allegazioni non generiche e di prova anche meramente presuntiva.
Pertanto, la teorica configurabilità della lesione alla reputazione non esonera l’attore dal fornire la prova della concreta compromissione di siffatto specifico interesse, cui sia conseguito un serio ed effettivo pregiudizio non patrimoniale.
Nel caso di specie, avente a oggetto una richiesta di risarcimento danno non patrimoniale per illegittima segnalazione al Crif dei nominativi degli attori, il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto non era stato allegato alcun elemento di fatto dal quale potevano desumersi, anche in via presuntiva, l’esistenza e l’ammontare del danno alla reputazione che gli attori avrebbero subito dall’illegittima segnalazione.
Tribunale Frosinone, 12/10/2017, n.1201