Piange o si lamenta durante il rapporto: è violenza sessuale?

Se la donna si pente dopo aver fatto sesso può denunciarmi?

Affinché non scatti il reato di violenza sessuale è necessario che il consenso del partner sussista dal primo all’ultimo minuto del rapporto. Il consenso – chiarisce la Cassazione – deve essere esplicito: non si può cioè presumere dal fatto che non ci sia stata un’opposizione fisica o verbale. Ciò non significa che bisogna munirsi di una liberatoria scritta, ma non è neanche possibile scusarsi sostenendo: «Credevo che lei ci stesse». Insomma, l’uomo deve essere in grado di interpretare ogni segnale della donna e capire quando c’è una volontà piena o solo una sottomissione.

Cosa potrebbe succedere allora se lei, dopo il rapporto, dovesse pentirsi? Se piange o si lamenta durante il rapporto è violenza sessuale? Sul punto, la giurisprudenza ha già fornito qualche importante chiarimento che sarà bene conoscere per non trovarsi ad affrontare un’incriminazione penale per violenza sessuale.

Leggi “Quando non è stupro” e “Quando c’è violenza sessuale“.

Indice:

1 Violenza sessuale e mancanza del consenso

2 Se la donna si pente dopo il rapporto è violenza sessuale?

3 Se lei piange o si lamenta durante il rapporto è violenza sessuale?

Violenza sessuale e mancanza del consenso

Il punto da cui partire è il consenso: non si ha violenza sessuale se il rapporto o comunque qualsiasi atto che coinvolga la sfera sessuale è volontario e consapevole. In assenza di consenso si può invece parlare di stupro.

Dicevamo che il consenso deve sussistere dall’inizio alla fine del rapporto e deve coinvolgere ogni aspetto del rapporto. Pertanto, è violenza sessuale se lei chiede di smettere e lui continua, se lei gli chiede di mettere il preservativo e lui non lo fa, se lei non vuole sottoporsi a determinate pratiche erotiche ma lui la costringe ugualmente, se lei accetta di farlo la prima volta ma si sottrae a quella successiva.

Ancora è violenza sessuale se lei si sottomette al rapporto per paura di essere picchiata, lasciata o perché ha subito delle vessazioni psicologiche. Ed è violenza sessuale se lui la conduce in un luogo appartato e lei gli chiede di tornare indietro ma, dinanzi al suo rifiuto, la donna accetta il rapporto solo per timore di subire una violenza peggiore. In tutti questi casi, la ragazza, che apparentemente ha prestato il consenso al rapporto, può denunciare l’uomo anche il giorno dopo.

Non in ultimo è violenza sessuale nel caso in cui la donna sia ubriaca o abbia fatto uso di droghe e, pertanto, non sia in grado di prestare un consenso pieno e consapevole. Non importa se anche lui ha bevuto: l’essere sotto l’effetto di alcolici o di sostanze stupefacenti non fa venir meno la responsabilità penale per i reati commessi durante lo stato di incapacità.

Se la donna si pente dopo il rapporto è violenza sessuale?

Il consenso deve sussistere dal primo all’ultimo istante del rapporto. Non conta però ciò che succede dopo. Quindi, se la donna dovesse pentirsi durante il rapporto stesso e chiedere di smettere, l’uomo che non rispetti tale volere sarebbe incriminabile per violenza sessuale. Se invece la donna dovesse pentirsi dopo, anche se nell’immediatezza, non potrebbe più esserci alcuna condanna. E ciò perché il consenso non può essere revocato “in via retroattiva”. Il partner ha giustamente confidato su una volontà che, al momento dell’atto sessuale, sussisteva in modo pieno e consapevole. Il ripensamento o i sensi di colpa successivi non potrebbero mai portarla a sporgere una denuncia per violenza sessuale.

Attenzione però: perché se lei si pente durante il rapporto ma non lo dice, allora non si può parlare di violenza sessuale. Lo stupro infatti presuppone il dolo, ossia la consapevolezza di fare qualcosa che la vittima non vuole.

Il dissenso non deve essere necessariamente espresso: può anche manifestarsi in gesti o comportamenti come nel caso – che vedremo nel successivo paragrafo – in cui lei piange o si lamenta durante il rapporto sessuale.

Se lei piange o si lamenta durante il rapporto è violenza sessuale?

È interessante leggere le motivazioni di una recente sentenza della Cassazione [1] secondo cui il pianto della donna durante il rapporto sessuale è un elemento inequivocabile per dedurre il dissenso della vittima. Pertanto, anche in assenza di un rifiuto formulato in modo chiaro e deciso, o di un tentativo di sottrazione fisica al rapporto, si può ugualmente parlare di violenza sessuale.

Come anticipato, l’uomo deve essere in grado di comprendere i segnali offerti dalla partner, segnali che non devono essere per forza verbali.

Nella pronuncia in commento, la Corte ha quindi così concluso: il pianto manifestato dalla donna durante il rapporto, nonché l’attitudine sprezzante del partner, sono elementi sufficienti per ritenere sussistente un dissenso all’atto sessuale da parte della donna; tanto basta per parlare di violenza sessuale.

Note:

[1] Cass. sent. n. 42118/2019 del 15.10.2019.

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