Una panoramica delle ipotesi delittuose che offendono l’ordine pubblico disciplinate dal Codice penale.
Hai ricevuto un avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica attraverso il quale vieni a sapere che sei indagato per il reato di istigazione a delinquere. Leggendo il capo di imputazione, ti rendi conto che si tratta di fatti verificatisi diverso tempo fa, avvenuti in occasione di una manifestazione, e che la tua condotta in occasione di quegli eventi avrebbe turbato l’ordine pubblico. Ma cosa si intende esattamente con questa espressione? E quali sono i delitti contro l’ordine pubblico? Prima di analizzare i singoli reati previsti dal nostro Codice penale, chiariamo cosa si intende per ordine pubblico.
Indice:
1 Ordine pubblico: cos’è?
2 L’istigazione a delinquere
3 L’associazione per delinquere
4 Scambio elettorale politico-mafioso
5 Devastazione e saccheggio
6 Altre ipotesi di delitti contro l’ordine pubblico.
Ordine pubblico: cos’è?
Il nostro Codice penale riserva il titolo quinto del libro secondo a quelle ipotesi delittuose che possono ledere o mettere in pericolo l’ordine pubblico.
Per “ordine pubblico” si intende la sicurezza collettiva che garantisce una convivenza pacifica tra i cittadini, priva di violenza o disordini. Con le disposizioni normative di cui ci occuperemo nei paragrafi che seguono, pertanto, il nostro legislatore ha deciso di punire tutte quelle condotte lesive del regolare andamento della vita sociale.
Chiarito tale concetto, possiamo occuparci dell’analisi delle singole fattispecie di reato.
L’istigazione a delinquere
Il Codice penale punisce chi istiga pubblicamente a commettere uno o più reati.
Pertanto, chi incita qualcuno a compiere determinati atti che costituiscono reato, potrà essere punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni nel caso in cui istighi altri a commettere delitti e della reclusione fino ad un anno nel caso in cui, invece, inciti alla commissione di contravvenzioni [1].
Affinché si realizzi il reato, è però necessario che l’istigazione avvenga pubblicamente e cioè:
tramite l’utilizzo della stampa o altro mezzo di propaganda;
in luogo pubblico o aperto al pubblico in presenza di più persone;
nel corso di una riunione che non sia privata.
Il soggetto che incita alla commissione di un reato viene punito per il solo fatto dell’istigazione: ciò significa che non importa se poi l’istigazione a delinquere sia stata o meno accolta da qualcuno, il reo sarà comunque processato e punito per la sua condotta.
Il legislatore ha previsto, poi, delle ipotesi di istigazione a delinquere particolarmente gravi, per le quali è previsto un aumento di pena. Tali ipotesi sono:
l’istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità (in tal caso, la pena è aumentata della metà)[2];
l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (la pena è quella della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni) [3].
L’associazione per delinquere
Un’altra ipotesi di delitto contro l’ordine pubblico prevista dal Codice penale è l’associazione per delinquere. Si tratta di un reato che prevede la partecipazione di più soggetti (tre o più persone) che si associano col fine di commettere uno o più reati. La pena prevista dal legislatore è della reclusione da uno a cinque anni per i partecipanti e da tre a sette anni per i promotori, gli organizzatori e i capi [4].
Affinché si realizzi tale forma di delitto contro l’ordine pubblico, non è necessario che i soggetti siano necessariamente organizzati con attribuzione di ruoli specifici: il reato sussiste anche nel caso in cui l’organizzazione sia minima, purché in grado di porre in essere il programma criminoso.
Una forma particolare di associazione a delinquere è quella di tipo mafioso [5]. La caratteristica principale di tale forma di organizzazione a delinquere consiste nell’esistenza della forza di intimidazione di cui si avvalgono gli associati per porre in essere azioni criminose e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
La pena per chi fa parte di un’associazione di tipo mafioso è la reclusione da dieci a quindici anni; coloro che sono promotori o capi dell’associazione stessa, per ciò solo, sono puniti con la reclusione da dodici a diciotto anni.
Scambio elettorale politico-mafioso
Il Codice penale punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti utilizzando i metodi propri dell’associazione a delinquere di tipo mafioso (quindi, come si è spiegato sopra, avvalendosi di una condotta intimidatoria e del conseguente assoggettamento della vittima) in cambio di denaro o altra utilità. Tale ipotesi è senz’altro idonea a turbare l’ordine pubblico, che viene leso da qualsiasi connubio tra politica e mafia.
La pena prevista dalla legge è quella della reclusione da quattro a dieci anni [6].
Devastazione e saccheggio
La legge punisce colui che commette fatti di devastazione e saccheggio, anch’essi lesivi della pace e dell’ordine sociale.
Affinché il reato possa ritenersi sussistente, però, non è necessario un singolo fatto criminoso, ma una pluralità di atti con cui il reo utilizza la violenza contro cose al punto da creare nell’ambiente in cui si trova un certo allarme sociale.
La pena per il delitto di devastazione e saccheggio è la reclusione da otto a quindici anni [7].
Altre ipotesi di delitti contro l’ordine pubblico
Abbiamo affrontato sino ad ora le fattispecie criminose contro l’ordine pubblico più gravi. Oltre a quelle già trattate, però, esistono altre tipologie di reati che sono state poste dal legislatore a tutela della pace sociale, ossia:
apologia di reato (che consiste nella manifestazione di un pensiero idonea ad indurre altri a commettere un delitto) [8];
istigazione a disobbedire alle leggi (si realizza nel caso in cui un soggetto incita altri a non rispettare la normativa vigente nel nostro ordinamento)[9];
assistenza agli associati (punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a soggetti che fanno parte dell’associazione a delinquere) [10];
attentato ad impianti di pubblica utilità (punisce chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, come ad esempio le linee elettriche o telefoniche) [11];
pubblica intimidazione (si realizza quando taluno minaccia di commettere delitti al fine di incutere pubblico timore) [12].
note
[1] Art. 414, co. 1 cod. pen.
[2] Art. 414, co. 4 cod. pen.
[3] Art. 414 bis cod. pen.
[4] Art. 416 cod. pen.
[5] Art. 416 bis cod. pen.
[6] Art. 416 ter cod. pen.
[7] Art. 419 cod. pen.
[8] Art. 414 co. 3 cod. pen.
[9] Art, 415 cod. pen.
[10] Art. 418 cod. pen.
[11] Art. 420 cod. pen.
[12] Art. 421 cod. pen..