Nonostante il divieto di iscrizione ai social network per i minorenni, i controlli possono essere facilmente elusi. Ecco cosa rischiano i genitori.
A partire da quale età è possibile iscriversi ad un social network come TikTok, Instagram o Facebook e cosa succede se non si rispetta tale prescrizione? Quali sanzioni rischiano i minorenni che aprono un account su un social nonostante il divieto e quali sono invece i rischi per i genitori? È reato fornire una data di nascita falsa? Quali sono le conseguenze civili per il padre e la madre e quali invece le responsabilità penali?
A disciplinare alcuni di tali aspetti è il famoso Gdpr, il regolamento dell’Unione Europea sulla privacy (General data protection regulation) che però lascia in parte liberi gli Stati membri di adottare una propria disciplina interna.
Qui di seguito ci occuperemo della normativa italiana in merito ai minorenni e social network: responsabilità civili e penali. Risponderemo, in questo modo, alle domande più frequenti sul tema.
Indice:
1 A quale età ci si può iscrivere a un social network?
2 Cosa rischia chi mente o falsifica la data di nascita?
3 Chi ha meno di 14 anni si può iscrivere a un social network?
4 Risarcimento danni: responsabilità civili per l’uso dei social dei minorenni
5 Reati: responsabilità penale per l’uso dei social dei minorenni
6 Giochi mortali sul web: chi è responsabile?
7 Responsabilità dei social network per le condotte dei minori
A quale età ci si può iscrivere a un social network?
Il regolamento europeo sulla privacy stabilisce che la soglia minima di età per iscriversi a un social network è di 16 anni. Tuttavia, gli Stati membri sono liberi di prevedere un’età diversa purché non inferiore a 13 anni.
In Italia, vale la regola secondo cui ci si può iscrivere a un social network solo se si hanno almeno 14 anni. Lo prevede l’articolo 2-quinquies del decreto legislativo 101 del 2018, che ha recepito il Gdpr.
Cosa rischia chi mente o falsifica la data di nascita?
Nessuna legge impone sanzioni in caso di menzogna, né per il minore che per i genitori.
Falsificare la data di nascita potrebbe integrare un reato, quello di sostituzione di persona. Senonché, per la nostra legge, chi non ha 14 anni non è mai responsabile penalmente. Pertanto, un minorenne che ha 13 anni e che falsifica la carta d’identità o che riferisce una data di nascita non veritiera solo per iscriversi a un social network, a cui altrimenti non potrebbe, non commette reato e non può essere incriminato.
La responsabilità penale è solo personale. Pertanto, non commettono reato, in caso di falso, neanche i genitori del bambino con meno di 14 anni.
Tale circostanza porta spesso i minori a mentire sulla propria età, eludendo il divieto di legge: l’età media di chi si iscrive ai social network, anche all’insaputa dei propri genitori, è sempre più bassa, con conseguenze a volte molto gravi. Proprio per questo, si è pensato di rafforzare le barriere di protezione introducendo lo Spid come chiave di accesso ai social da parte dei minori (ad oggi, però, non vi è ancora alcuna legge a riguardo).
Chi ha meno di 14 anni si può iscrivere a un social network?
La legge non vieta a chi ha meno di 14 anni di iscriversi a un social network. Tuttavia, in questi casi, è necessario che ci sia il consenso dei genitori che dovranno peraltro essere vigili sull’uso della piattaforma da parte del minore.
L’articolo 8 del Gdpr ha previsto anche che le piattaforme debbano adoperarsi «in ogni modo ragionevole» per verificare che i genitori abbiano prestato il proprio consenso nei casi di iscrizione di bambini di età inferiore ai 13 anni, utilizzando tutte le «tecnologie disponibili», ad esempio gli algoritmi.
Risarcimento danni: responsabilità civili per l’uso dei social dei minorenni
L’uso inappropriato di un social network può comportare responsabilità di tipo civile (ossia risarcitorio) e di tipo penale (commissione di reati). Quali di queste possono essere imputate ai minori e quali invece ai genitori?
Le conseguenze civili degli illeciti dei minorenni ricadono sempre sui genitori. L’articolo 2048 del Codice civile stabilisce infatti la responsabilità dei genitori per tutti i danni arrecati dai figli (si parla di “culpa in educando”) per non aver controllato l’uso dei social network da parte dei figli di età inferiore ai 14 anni. Si pensi a un minore che compia atti di cyberbullismo con un social network ai danni di un compagno.
Il minorenne, fino a quando non compie 18 anni, non è mai responsabile civilmente e, quindi, non dovrà risarcire i danni conseguenti alle sue condotte, danni che però ricadono sul padre e sulla madre.
Reati: responsabilità penale per l’uso dei social dei minorenni
Se la responsabilità civile si acquisisce solo a partire da 18 anni, quella penale scatta da 14 anni in poi. Questo significa che un tredicenne non può rispondere dei reati commessi e non ne subisce neanche le relative pene. Neppure i suoi genitori però ne rispondono penalmente; difatti, la responsabilità penale è sempre e solo personale: non può quindi ricadere su altri soggetti, neanche se si tratta del padre e della madre del minore.
Giochi mortali sul web: chi è responsabile?
In un processo nato nell’ambito della cosiddetta Blue whale challenge, i giudici hanno assolto gli autori della sfida che avevano mandato ripetuti messaggi, anche audio, alla vittima invitandola a togliersi la vita, in quanto la minore non aveva tentato il suicidio e si era procurata delle lesioni non gravi [1].
Da ultimo, però, il tribunale di Milano con una sentenza del 19 maggio 2021 ha ritenuto configurabili in un caso simile i reati di atti persecutori e violenza privata. Per i giudici, però, in genere chi pubblica le sfide online non vuole sempre la morte dei partecipanti, tanto da inserire anche delle specifiche avvertenze di rischio, come è accaduto nel caso di un ragazzo morto suicida a Milano dopo aver visto un video su YouTube denominato “sfida del blackout”. Per il gip non sussiste responsabilità neppure per omicidio colposo in quanto chi carica i video avvisa gli utenti di non imitare quelle condotte [2].
Responsabilità dei social network per le condotte dei minori
I social network, così come le piattaforme come YouTube, non hanno responsabilità penale per i fatti commessi dagli utenti né hanno un obbligo di filtraggio preventivo. L’articolo 17 del D. Lgs. 70 del 2003 prevede tuttavia che la piattaforma debba attivarsi quando viene segnalato un contenuto illecito e informarne tempestivamente l’autorità giudiziaria. Diversamente, scatta una responsabilità solo di tipo civilistico: il social network può essere condannato a pagare un risarcimento danni alla vittima per ogni giorno di ritardo nella cancellazione del contenuto.
Note:
[1] Cass. sent. n. 57503/2017.
[2] Decreto di archiviazione del 21 marzo 2021.