Occupazione immobile altrui: chi ottiene il possesso per volontà di chi aveva precedentemente la disponibilità dell’immobile può subire solo conseguenze amministrative.
Se una persona – un abusivo, nella fattispecie – dovesse forzare la porta di casa altrui, occuparla e soggiornarvi all’interno, commetterebbe un reato; pertanto, potrebbe essere denunciato per il reato di invasione di edifici. Ma che succede se ad aprirgli la porta è l’affittuario che ha in locazione l’immobile e che intende andare via? Se l’inquilino lascia la casa ad altra persona si può denunciare? L’ipotesi potrebbe porsi anche con riferimento a una casa popolare.
La questione è stata oggetto di una recente e interessante sentenza della Cassazione [1]. La Corte ha dato una soluzione che potrebbe lasciare interdetti, ma che è rispettosa del dato letterale della legge.
L’articolo 633 del Codice penale stabilisce che «Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro».
Tale norma si applica alle situazioni in cui l’immissione del possesso avviene in forma violenta, con effrazione (rottura o scasso) delle serrature e delle altre resistenze. Insomma, chi si introduce con l’uso della forza in casa altrui commette reato.
Cosa succede invece se una persona occupa l’appartamento di un’altra persona perché riceve – seppur senza il consenso del proprietario – le chiavi da parte di chi le detiene in quel momento, come nel caso di un inquilino in affitto? In tali ipotesi, non ci sono i presupposti del reato di invasione di edifici proprio perché manca la violenza. Risultato: non è possibile denunciare chi occupa la casa altrui immettendovisi in modo pacifico. Tutt’al più, potranno essere valutate altre azioni di tipo legale, come la tutela civile, che implica una causa di «occupazione senza titolo». Restano peraltro salve le responsabilità di colui che, senza autorizzazione, ha violato gli accordi con il titolare dell’immobile.
Di qui il principio sancito dalla Cassazione: se si riceve l’immobile (ad esempio, di un ente pubblico, come nel caso di specie) da chi ne era legittimo assegnatario, non scatta la responsabilità penale del nuovo possessore anche nel caso in cui non abbia i requisiti per ottenerne l’assegnazione. In caso di carenza dei requisiti, le conseguenze saranno al massimo di carattere civilistico. Se poi si tratta di immobili pubblici scattano comunque le sanzioni di carattere amministrativo per la violazione delle regole di assegnazione degli immobili pubblici.
Nella sentenza in commento si precisa che, se l’immissione nel possesso avviene senza introduzione dall’esterno, ma con la pacifica consegna delle chiavi, non ci può essere alcun reato perché manca sia l’arbitrio della condotta, sia l’eventuale violenza sulle cose che sono alla base del reato di invasione di edifici.
Come dice la Cassazione, la norma incriminatrice contenuta al citato articolo 633 del Codice penale non è posta a tutela di un diritto, ma contro l’arbitraria introduzione dall’esterno in un immobile. Sintomo specifico del reato può essere l’effrazione di sigilli, che ovviamente non si realizza in caso di pacifica consegna delle chiavi. La norma penale, in conclusione, tutela la relazione tra la cosa e il possessore. Quindi, in caso di volontaria consegna della cosa da parte del possessore si può piuttosto propendere per l’instaurazione di un rapporto di comodato.
Note:
[1] Cass. sent. n. 23758/2021.