Si può impedire ad un figlio di uscire?

Il potere di educazione dei genitori trova un limite nei diritti del figlio tutelati dalla Costituzione.

I genitori non hanno più, come ai tempi degli antichi romani, il diritto di vita e di morte sui propri figli. Ciò nonostante mantengono ancora, nei confronti dei figli minorenni, diversi poteri: poteri strumentali all’esercizio dei doveri che assegna loro la legge. Tra gli obblighi di padre e madre – oltre ovviamente a quello relativo al mantenimento fino all’indipendenza economica del giovane – vi è l’assistenza morale, consistente nell’interessamento premuroso e nell’attuazione delle esigenze del figlio.

C’è poi l’obbligo all’educazione e istruzione. La seconda è rimessa agli organi scolastici, mentre la prima avviene in famiglia. Ed è qui che, molto spesso, ci si scontra con il variare dei tempi, dei costumi, delle consuetudini e delle usanze sociali. Qualche decennio fa, i genitori erano molto più rigorosi di oggi; ai tempi dei nostri nonni, si usavano ancora le punizioni corporali. Oggi, invece, se qualche ceffone può ancora scappare, il ricorso ai mezzi fisici è sempre più blando. La restrizione della libertà resta la punizione più convincente. Privare i giovani dell’uscita con gli amici o con il fidanzato/a può essere ben più efficace di una sberla.

Ma cosa prevede la legge a riguardo? Si può impedire ad un figlio di uscire? Dove finisce il dovere di educazione dei genitori e dove inizia il diritto del figlio a manifestare liberamente le proprie scelte, ivi compreso al di fuori del tetto domestico?

Bisogna affrontare l’argomento tenendo conto che padre e madre sono responsabili civilmente per tutti gli illeciti commessi dai propri figli (sia di carattere civile che penale). Vuol dire che devono risarcire i danni da loro commessi. Il che potrebbe giustamente portare i genitori, nell’ottica di una difesa propria e dei terzi, ad impedire che il ragazzo o la ragazza escano di casa quando hanno in serbo attività non propriamente “legali”. Si pensi al padre che vieta al figlio di uscire quando si accorge che, più volte, usa il motorino del fratello grande, senza però aver conseguito la patente; o alla madre che, nel punire il figlio per aver picchiato un compagno di classe o aver commesso un atto di bullismo, gli impedisca di andare a una festa.

Questi comportamenti sono legali? Si può impedire a un figlio di uscire?

Per stabilirlo bisogna prendere in mano il Codice civile e quello penale.

Il dovere di educazione dei genitori

Il dovere di educazione si riconnette all’obbligo di formazione della personalità del minore e al rispetto della sua dignità.

Il figlio che ha acquistato sufficiente capacità di autodeterminarsi può liberamente effettuare scelte autonome nell’ambito della sfera religiosa, politica, o nella selezione della scuola secondaria superiore.

Quanto ai rapporti sentimentali del minore – ossia al possibile diritto di frequentare un fidanzato o una fidanzatina – la giurisprudenza bilancia il diritto del minore, tutelato dalla Costituzione, di esplicare la propria personalità e l’esigenza di tutelarlo. Ad esempio, il tribunale di Napoli [1] ha considerato gravemente pregiudizievole la condotta del genitore che ostacolava il fidanzamento tra la figlia e un coetaneo, autorizzando conseguentemente la figlia a lasciare la residenza familire.

Il dovere di educazione non deve eccedere fino a mortificare la personalità del bambino o a distruggerne le aspirazioni. Non vi rientrano solo le violenze fisiche ma anche quelle morali e psicologiche.

Se l’uso della violenza è sistematico, anche se giustificato dall’intento di educare, non integra il reato di «abuso dei mezzi di correzione», ma quello del più grave delitto di maltrattamenti in famiglia. Ne deriva che mai può essere considerato lecito l’uso della violenza – fisica o psicologica – finalizzato a scopi educativi, sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione da parte degli adulti, sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice.

Si può impedire ad un figlio di uscire?

Impedire a un figlio di uscire di casa è sequestro di persona? Sono sicuro che te lo sei chiesto almeno una volta. Anche in questo caso non si può fare di tutta l’erba un fascio.

Chiaramente, a nessuno verrebbe in mente di far uscire un figlio a 4 anni da solo. Né sarebbe legittimo pensare che un diciassettenne non possa mai frequentare gli amici nel pomeriggio. Ed allora qual è l’età dove il figlio comincia a decidere? Questo la legge non lo dice, lasciando tutto al caso concreto, da valutare in base alla capacità di discernimento del minore, alla sua maturità e agli eventuali rischi in cui potrebbe imbattersi (e che il genitore deve neutralizzare nell’interesse del minore stesso).

Una sentenza della Cassazione del 2006 [3] ha condannato una coppia di genitori colpevoli di aver rinchiuso la figlia più volte in casa, apponendo un lucchetto alla porta di ingresso dell’abitazione e ciò facendo per impedire che uscisse contro la loro volontà. In questo caso, era palese la privazione della libertà, contraria al diritto costituzionale di autodeterminazione del figlio quando raggiunge, anche se non la maggiore età, una piena capacità di intendere e volere.

Secondo la Suprema Corte, chiudere in casa i figli mette a rischio la loro salute, causando uno stress emotivo per il divieto di uscire e di frequentare i propri coetanei. Alla luce di ciò è scattata la condanna per sequestro di persona e abuso dei mezzi di correzione.

È tuttavia chiaro che, più è giovane il figlio, meno è in grado di cavarsela da solo, e tanto più è legittimo il diniego dei genitori ad uscire di casa.

Non bisogna poi valutare solo le capacità del giovane, ma anche la durata del divieto: una punizione di un giorno può avere una sua giustificazione ma se reiterata – e quindi immotivata – potrebbe costituire sequestro di persona.

Insomma, non bisogna mai esagerare e tenere conto che i tempi sono cambiati, i figli diventano autosufficienti prima e sono sempre più in grado di comprendere il significato delle loro azioni. Anche in questo contesto sociale, ove i coetanei hanno maggiore libertà, bisogna consentire al figlio di non sentirsi “diverso” ed essere costretto a delle restrizioni ormai anacronistiche.

Non far uscire una ragazza per paura che potesse “compromettersi” era normale nel 1700, ma oggi sarebbe un crimine.

Note:

[1] Trib. Napoli 13 gennaio 1983.

[2] Cass. sent. n. 36832/2019.

[3] Cass. sent. n. 23497/2006.

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