Responsabilità aggravata per il padre che nasconde il patrimonio per non mantenere i figli.

Per la Cassazione, va condannato per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il padre che nasconde il proprio patrimonio e omette di pagare il mantenimento al figlio

Con ordinanza n. 11475/2021, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per responsabilità aggravata del padre per aver dissimulato e nascosto la sua reale condizione patrimoniale al fine di chiedere la diminuzione dell’assegno di mantenimento per il figlio.

Il caso

Nel 2015 il padre chiedeva al Tribunale la riduzione dell’assegno di mantenimento per il figlio e che fosse versato direttamente al ragazzo.

Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, rigettava il ricorso del padre condannandolo al pagamento delle spese di lite ed al pagamento di una ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in favore della madre.

Il padre proponeva quindi reclamo in Corte d’Appello di Roma, chiedendo inoltre la revoca della condanna per responsabilità aggravata. La Corte d’Appello confermava il provvedimento di primo grado e rigettava il ricorso.

Quale extrema ratio l’uomo chiedeva la riforma del provvedimento in Corte di Cassazione, con la revoca della condanna poiché, secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non aveva precisato gli atteggiamenti dissimulatori che lo stesso avrebbe messo in atto.

Elementi soggettivi della responsabilità processuale aggravata

La Suprema Corte giudica infondate le motivazioni sottese al ricorso in quanto, anche se la sentenza della Corte d’Appello era sinteticamente motivata, doveva essere letta in coordinazione con gli accertamenti patrimoniali effettuati dal Tribunale e con la condotta ostativa del signore che non aveva favorito una valutazione complessiva della sua reale capacità economica.

Infatti in base all’attività istruttoria svolta in primo grado non era stato dimostrato un peggioramento della condizione economica dell’uomo, anche se la società agricola era fallita. Invero emergevano importanti somme confluite nel suo conto corrente in un determinato periodo per poi sparire. Aveva anche chiuso inspiegabilmente due conti correnti ed aveva movimentazioni cospicue sui conti bancari.

Ometteva inoltre di depositare documentazione economica richiesta su due società di cui il signore possedeva le quote.

La Corte di Cassazione ha pertanto ravvisato gli elementi soggettivi della responsabilità processuale aggravata, quali la mala fede e la colpa grave.

L’art. 96 c.p.c. sanziona la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell’infondatezza della propria pretesa o difesa.

Chi attua questa condotta, pur consapevole della infondatezza delle proprie ragioni, propone ugualmente la domanda costringendo la controparte a partecipare e difendersi in un procedimento immotivato, gravando inoltre il carico dei tribunali.

Nel caso descritto gli atteggiamenti sintomatici del signore sono stati identificati nella consapevolezza dell’infondatezza della domanda di riduzione del mantenimento (in mancanza dei presupposti) e nell’omissione di descrizione di circostanze fattuali dirimenti per una esatta e concreta ricostruzione della vicenda.

Omettendo di depositare la documentazione patrimoniale delle società, il signore ha impedito al giudice di valutare le proprie richieste che sono risultate pertanto infondate.

In conclusione, anche questo conflitto, si sarebbe potuto evitare e risolvere velocemente con l’esame dei documenti prima del giudizio e con il raggiungimento di un accordo tra le parti. Evitando tre gradi di giudizio, anni di tribunali, e sicuramente una condanna per responsabilità aggravata!

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