Quali sono le condizioni per poter mettere in vendita le quote ereditarie
Quando muore un padre o una madre si verifica, dal punto di vista legale, quel fenomeno chiamato successione ereditaria. Accade cioè che il coniuge ed i figli della persona defunta subentrino come eredi nella proprietà di tutti i beni che appartenevano alla persona deceduta.
Se il defunto possedeva immobili (ma il discorso vale per qualsiasi altro tipo di bene come il denaro e i beni mobili) la proprietà di essi si trasferisce, in base alle quote stabilite dalla legge, agli eredi.
Gli eredi diventano comproprietari dei beni che appartenevano in vita al defunto. Si tratta della cosiddetta comunione ereditaria: più persone sono contemporaneamente proprietarie dei beni che il parente defunto possedeva.
Nell’articolo che segue ci occuperemo della cessione della quota ereditaria. Ci chiederemo in altre parole se l’erede può vendere la quota di eredità e quali condizioni è necessario rispettare per poter effettuare la vendita. Bisogna comunque premettere che la vendita della quota di eredità è piuttosto difficile in quanto sul mercato raramente si trova chi voglia acquistare soltanto una quota di uno o più beni. Infatti, acquistare la quota di un bene significa condividerne la proprietà con altre persone e questo può generare anche tensioni e liti sull’amministrazione del bene.
Cos’è necessario fare prima di vendere la quota di eredità?
La legge [1], in modo molto chiaro, stabilisce che:
il coerede che vuol vendere ad un estraneo la sua quota di eredità, o parte di essa, deve comunicare la proposta di vendita agli altri coeredi indicandone il prezzo;
gli altri coeredi hanno il diritto di prelazione cioè possono, entro due mesi, rispondere al coerede di voler acquistare la quota in vendita alle condizioni indicate nella comunicazione.
Se uno o più coeredi esercitano il proprio diritto di prelazione, saranno loro ad acquistare la quota di eredità messa in vendita.
Se più coeredi (due o più di due) intendono esercitare il proprio diritto di prelazione, la quota messa in vendita verrà assegnata a loro in parti uguali
Occorre precisare che:
se la quota di eredità viene venduta direttamente ad un altro coerede, la vendita è libera e non è necessario informarne prima gli altri coeredi (gli altri coeredi non hanno cioè il diritto di prelazione se la quota di eredità viene venduta ad un coerede);
il diritto di prelazione esiste a parità di condizioni, nel senso che il coerede non può pretendere uno sconto di prezzo o condizioni migliori rispetto a quelle proposte all’estraneo a cui la quota di eredità è stata offerta in vendita;
il diritto di prelazione spetta agli altri coeredi solo se viene posta in vendita la quota dell’intera eredità e non quando viene posta in vendita la quota di un singolo bene che compone l’intera eredità.
Se l’eredità del parente defunto è composta da tre appartamenti, diversi conti in banca e più autoveicoli, il diritto di prelazione non si applicherà se un coerede intende vendere non la propria quota di tutta l’eredità, ma solo la quota di un solo appartamento. In questo caso, la vendita ad un estraneo della quota del singolo appartamento potrà avvenire senza dover prima avvisare gli altri coeredi a cui non spetterà un diritto di prelazione.
Il diritto di prelazione spetta ai coeredi
Che accade se il coerede non informa della vendita gli altri coeredi?
Cosa prevede la normativa nel caso in cui il coerede, intenzionato a vendere la propria quota di eredità ad un estraneo, non informi preventivamente gli altri coeredi? La legge [2] stabilisce che, in mancanza della notificazione della proposta di vendita, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dal primo acquirente e da ogni successivo acquirente fino a che dura la comunione ereditaria.
Il diritto di riscatto consiste quindi nella possibilità, concessa dalla legge al coerede o ai coeredi a cui non è stata data alcuna comunicazione della proposta di vendita, di citare in giudizio chi ha acquistato la quota per ottenere una sentenza che trasferisca la quota stessa in proprio favore (ovviamente, versando il prezzo all’estraneo che l’aveva acquistata in violazione del diritto di prelazione).
Se Mario, coerede, vende la propria quota di eredità a Giovanni, soggetto estraneo alla comunione ereditaria, senza comunicare la proposta di vendita all’altro coerede Luca, quest’ultimo potrà citare in giudizio Giovanni per riscattare in proprio favore la quota di eredità
Il riscatto potrà essere esercitato, come ha stabilito la giurisprudenza [3], entro il termine massimo di prescrizione di dieci anni che decorrono dalla data della vendita della quota di eredità avvenuta senza la comunicazione della proposta ai coeredi.
Il diritto di riscatto si può esercitare entro dieci anni dalla vendita
Note:
[1] Art. 732 cod. civ.
[2] Art. 732 cod. civ.
[3] Cass., sent. n. 3465/2013.