Chi demolisce un’opera abusiva?

A chi spetta disporre ed eseguire l’abbattimento in caso di abusi edilizi. Che fare se il Comune non provvede?

Tempo fa, avevi presentato un esposto al Comune per un abuso edilizio compiuto da un tuo vicino. È trascorso molto tempo, e tutto è rimasto lettera morta. Ti rechi negli uffici comunali, dove ti assicurano che la tua segnalazione è stata acquisita e l’illecito è stato anche sanzionato, ma l’Ente non ha le risorse necessarie per provvedere all’abbattimento. Allora, ti chiedi se è possibile bypassare questo scoglio e se, nell’inerzia del Comune, c’è qualche altro organo pubblico tenuto a provvedere. Chi demolisce un’opera abusiva?

Devi sapere che, di recente, le cose sono cambiate: il Decreto Semplificazioni emanato nell’estate 2020 ha innovato profondamente la disciplina delle demolizioni delle opere edilizie abusive. Adesso, se l’Ente locale non provvede entro un breve termine, la competenza passa al Prefetto. E il privato può sempre ricorrere al giudice amministrativo se le Autorità rimangono silenti dopo la sua diffida. A quel punto, come ha affermato una nuova sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania [1], la demolizione va eseguita entro 60 giorni a cura di un commissario ad acta, cioè appositamente nominato per compiere questa attività.

Indice:

1 Ordine di demolizione: chi lo emette?

2 Demolizione: che succede se il Comune non provvede?

3 Inottemperanza all’ordine di demolizione: rimedi

4 Approfondimenti.

 

Ordine di demolizione: chi lo emette?

La legge [2] attribuisce il potere-dovere di vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia ad ogni Comune, che la esercita nel proprio territorio attraverso i propri dirigenti o responsabili degli uffici tecnici. Quando si accerta che sono state eseguite opere abusive, cioè realizzate senza il necessario permesso di costruire o in difformità da esso, gli organi comunali devono provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

Ecco come si attua la procedura amministrativa: in un primo momento, il Comune ingiunge sia al proprietario sia al responsabile dell’abuso (che possono essere soggetti differenti) la rimozione o la demolizione dell’opera. Se essi non provvedono nel termine di 90 giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area su cui insiste vengono acquisiti di diritto [3] al patrimonio del Comune e a carico dei trasgressori vengono applicate sanzioni pecuniarie di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro.

A questo punto, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale deve [4] emettere un’ordinanza di demolizione, che avverrà a spese del responsabile dell’abuso a cura di una ditta appaltatrice incaricata dal Comune. La demolizione, se non è stata ancora eseguita, può essere anche disposta successivamente dall’Autorità giudiziaria, con la sentenza di condanna che accerta la commissione del reato di abuso edilizio [5].

Demolizione: che succede se il Comune non provvede?

Come ti abbiamo anticipato all’inizio, se il Comune non provvede a dare corso a questo iter è prevista l’attribuzione del potere di disporre ed eseguire la demolizione al Prefetto, quale ufficiale di Governo. Precisamente, la norma del Testo Unico dell’Edilizia riformata dal Decreto Legge Semplificazioni [6] dispone che:

 

in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza passa all’ufficio del Prefetto, al quale il Comune deve trasferire «tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione»;

per eseguire la demolizione la Prefettura si avvale, «per ogni esigenza tecnico-progettuale», degli uffici del Comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio;

per l’esecuzione materiale dell’intervento, il Prefetto può avvalersi anche del concorso del genio militare dell’Esercito.

Quindi, se il Comune non provvede di sua iniziativa e con i propri mezzi a demolire l’opera abusiva entro 180 giorni, la competenza passa al Prefetto. Fino al 2020, non esisteva questo termine e l’intervento della Prefettura poteva avvenire soltanto su richiesta del Comune, in caso di impossibilità di affidamento dei lavori. Ora, il subentro è automatico.

Inottemperanza all’ordine di demolizione: rimedi

Il privato che ha proposto un’istanza al Comune sollecitando di provvedere alla demolizione può ricorrere al giudice amministrativo (il Tar competente per territorio), contro il silenzio serbato dall’Amministrazione, la quale, come abbiamo visto, dovrebbe emettere e far eseguire l’ingiunzione entro 90 giorni dalla sua notifica all’interessato. Secondo la giurisprudenza amministrativa [7], il ricorso del privato cittadino (che nella maggior parte dei casi sarà il vicino confinante o il proprietario di un immobile limitrofo, pregiudicato dall’abuso) è diretto non solo contro l’inadempimento della Pubblica Amministrazione ad emettere i provvedimenti necessari, ma anche avverso «la mancata esecuzione dell’attività direttamente e materialmente connessa ai provvedimenti amministrativi».

In effetti, al privato cittadino ciò che veramente interessa non è tanto che il Comune abbia emesso l’ordinanza di demolizione, quanto il fatto che essa sia stata portata ad esecuzione, così eliminando materialmente l’abuso. Per questo la nuova sentenza che abbiamo menzionato all’inizio [1], una volta accertata l’inerzia del Comune nel provvedere, ha assegnato all’Ente un termine di 60 giorni per eseguire la demolizione, disponendo anche, in caso di «persistente inerzia», l’attribuzione dei poteri al Prefetto del capoluogo di Provincia interessato, entro i successivi 60 giorni.

Note:

[1] Tar Campania, sent. n. 3309/21.

[2] Art. 27 D.P.R. n. 380/2001.

[3] Art. 31, co.3, D.P.R. n.380/2001.

[4] Art. 31, co.5, D.P.R. n.380/2001.

[5] Art. 31 co.9, D.P.R. n.380/2001.

[6] Art. 41 D.P.R. n. 380/2001, sostituito dall’art. 10 bis del D.L. n.76/2020.

[7] Tar Campania, Sez. Salerno, sent. n. 803/2021; Tar Sicilia, Sez. Catania, sent. n. 897/2021.

Lascia un commento

Post Recenti

  • 0923 711979 - 347 0709326
  • info@avvocatogiuseppegandolfo.it
  • Via G. Garibaldi, 15 - Marsala

Seguimi su