Contestazione clausole vessatorie e decreto ingiuntivo definitivo.

Corte di giustizia UE a tutela del consumatore: anche se il decreto ingiuntivo non è stato opposto, la questione può essere giudicata per la prima volta dal giudice dell’esecuzione.

Se, in un contratto con un consumatore, sono inserite clausole vessatorie e, in forza di tale contratto, il creditore ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore può contestare le suddette clausole anche se non ha presentato opposizione al decreto stesso facendolo diventare definitivo. Lo può fare in sede di opposizione all’esecuzione forzata. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Corte di giustizia in una decisione estremamente importante [1]. Insomma, non c’è alcuna incompatibilità tra l’opposizione alle clausole vessatorie (abusive) e il decreto ingiuntivo definitivo.

In pratica, secondo il giudice dell’Ue, il consumatore deve poter essere tutelato senza che le decadenze previste dalla legislazione del proprio Stato possano limitare i suoi diritti.

Facciamo un esempio pratico. Una persona sottoscrive un contratto con una finanziaria in cui sono presenti clausole abusive. Dopo qualche mese, il debitore non paga più le rate. La finanziaria così richiede ed ottiene dal giudice un decreto ingiuntivo che notifica al debitore. Scadono i 40 giorni per l’opposizione senza che il debitore svolga alcuna attività processuale, sicché il decreto diventa definitivo e il creditore intraprende un’azione esecutiva. Contro il pignoramento, il debitore decide di presentare opposizione e qui, per la prima volta, contesta la presenza delle clausole vessatorie. Per il creditore l’eccezione è tardiva: l’opposizione andava svolta a suo tempo, contro il decreto ingiuntivo. Ma qui interviene la Corte di Giustizia a sostenere che anche lo stesso giudice dell’esecuzione può, per la prima volta, rilevare l’abusività delle clausole vessatorie presenti nel contratto sottoscritto dal consumatore.

Nelle due vicende decise dalla Corte di Lussemburgo, alcuni decreti ingiuntivi, emessi a favore di una società finanziaria in un caso e di una banca nell’altro, avevano acquisito forza di cosa giudicata a causa dell’assenza di opposizione dei destinatari. Costoro, sottoposti ad esecuzione forzata davanti al tribunale di Milano, avevano dichiarato di volersi avvalere dei loro diritti di consumatori per contestare alcune clausole, ritenute vessatorie, dei contratti sulla base dei quali i decreti ingiuntivi erano stati emessi.

Secondo la normativa italiana, però, il giudice dell’esecuzione non può effettuare una nuova valutazione dei fatti posti a fondamento di un titolo esecutivo (qual è il decreto ingiuntivo non opposto) né modificare gli effetti della cosa giudicata. La questione è finita così all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione europea a cui è stato chiesto se il diritto dell’Unione Europea (nella specie, la direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) osti a questa normativa nazionale.

Ebbene, il parere fornito dai giudici europei è che la direttiva 93/13 impone la verifica d’ufficio delle clausole abusive (vessatorie) da parte del giudice nazionale: ciò vale anche (e a maggior ragione) nei casi in cui una parte abbia avuto consapevolezza tardiva del proprio stato di consumatore (come potrebbe essere, ad esempio, il caso di un condominio per il quale è ormai indubbia la natura di consumatore nei contratti stipulati dall’amministratore).

La conclusione cui porta la sentenza della Corte UE è quindi la seguente: se la valutazione sulla (non) abusività delle clausole contrattuali non è motivata nel decreto ingiuntivo (giudicato implicito), il consumatore potrà proporre opposizione all’esecuzione. Vietare al giudice dell’esecuzione di effettuare, per la prima volta, la valutazione del carattere abusivo delle clausole soltanto per via del giudicato implicito del decreto ingiuntivo rende impossibile eseguire un controllo dell’abusività in qualsiasi fase del procedimento.

Note:

[1] Corte di Giustizia Ue del 15 luglio 2021 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19.

Lascia un commento

Post Recenti

  • 0923 711979 - 347 0709326
  • info@avvocatogiuseppegandolfo.it
  • Via G. Garibaldi, 15 - Marsala

Seguimi su