Appropriazione di cane altrui.

Portarsi a casa un cane trovato per strada, anche se è un gesto nobile, non sempre rappresenta una buona idea.

Hai trovato per strada un cane ferito? Da qualche giorno, un meticcio si aggira nel tuo giardino affamato e in cerca di riparo? Mentre facevi footing, un bastardino ha iniziato a seguirti e ora sta davanti all’uscio della tua abitazione e non va più via? In casi come questi, diventa difficile rimanere indifferenti tanto che spesso succede di accogliere l’animale nella propria casa e di prendersene cura. Bisogna, però, fare attenzione perché la decisione di tenere il cane con sé potrebbe rivelarsi avventata. Infatti, l’animale potrebbe essersi smarrito e avere un padrone che lo sta cercando.

Fino a qualche tempo fa, l’appropriazione di cane altrui configurava una fattispecie di reato prevista dal Codice penale. La norma che disciplinava questa condotta è stata abrogata con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 7/2016. Pertanto, l’appropriazione di cane altrui non rileva più dal punto di vista penale; tuttavia, può comportare delle conseguenze civili piuttosto importanti.

Indice:

1 Appropriazione di cane altrui: la disciplina precedente

2 Appropriazione di cane altrui: cosa succede in ambito civile

3 Cosa fare quando si trova un cane smarrito

4 In cosa consiste l’affidamento di un cane smarrito.

Appropriazione di cane altrui: la disciplina precedente

Inizialmente, l’ordinamento giuridico italiano prevedeva l’appropriazione di cane altrui come reato. Ai sensi della legge penale, gli animali dovevano essere considerati “cose”, assimilabili, secondo i principi di diritto civile, alla “res” [1]. Infatti, partendo dalla considerazione che gli animali non potevano essere considerati “persone” e facendo riferimento alle categorie proprie del diritto civile, venivano ricompresi tra le cose mobili. Ne conseguiva l’applicabilità agli stessi delle relative fattispecie penali compresa quella prevista dall’articolo 647 del Codice penale in materia di appropriazione di cose da altri smarrite.

Altresì, la norma sopra citata veniva coordinata con il disposto dell’articolo 925 del Codice civile, laddove è previsto l’acquisto della proprietà degli animali mansuefatti da parte di chi se ne è impossessato e gli animali non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo ove essi si trovano.

Ai fini dell’applicabilità dell’articolo 647 del Codice penale occorreva che l’acquisizione del possesso fosse stato determinato da un caso fortuito o da un errore altrui. L’acquisizione del possesso di un cane smarrito poteva essere fatta rientrare fra le ipotesi di caso fortuito. Successivamente e più precisamente nel 2016, l’articolo 647 del Codice penale è stato abrogato con la conseguenza che oggi, appropriarsi di un cane altrui non è più rilevante penalmente.

Appropriazione di cane altrui: cosa succede in ambito civile

Diverso è il discorso dal punto di vista del diritto civile, a norma del quale chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario [2]. Poiché giuridicamente un cane viene considerato una res ovvero una cosa mobile, chi trova l’animale deve restituirlo al padrone. Invece, se si appropria del cane, rifiutando di consegnarlo al legittimo proprietario, questi può iniziare una causa nei suoi confronti con un’azione di rivendicazione [3]. Il padrone, però, deve dimostrare in giudizio l’esistenza del suo diritto di proprietà.

Se il cane è iscritto all’anagrafe canina, tale circostanza può essere facilmente provata risalendo al nominativo del proprietario attraverso il numero univoco del microchip dell’animale. Invece, se il cane non è registrato, la prova può essere data in altri modi ad esempio con la produzione del suo pedigree oppure della fattura relativa all’acquisto dell’animale.

Il giudizio si può concludere con la condanna alla restituzione dell’animale, al risarcimento del danno e al pagamento di una sanzione pecuniaria civile di importo compreso tra 100 euro e 8.000 euro.

Cosa fare quando si trova un cane smarrito

Quando si trova un cane smarrito, anziché portarlo con sé a casa, rischiando così di rispondere dell’appropriazione in sede civile qualora l’animale sia successivamente rivendicato dal legittimo proprietario, è necessario seguire una determinata procedura.

Innanzitutto, bisogna verificare se l’animale possiede una targhetta identificativa, dove sono riportati i recapiti del proprietario così da contattarlo telefonicamente. In assenza della targhetta, occorre chiamare la polizia municipale, se il ritrovamento è avvenuto in una città o in un quartiere, posto che la stessa è obbligata ad intervenire in base al regolamento comunale di polizia veterinaria.

In alternativa, è possibile contattare i carabinieri per la tutela dell’ambiente (il numero verde è 800.253.608), la polizia stradale, soprattutto se il ritrovamento è avvenuto in autostrada, oppure i servizi veterinari dell’Asl di zona, che hanno l’obbligo della reperibilità anche di notte e nei festivi.

Il cane, quindi, viene recuperato e portato presso il canile sanitario, dove i veterinari accertano se è dotato di microchip o se è tatuato. In tal caso, viene contattato il padrone e l’animale gli viene restituito. In caso contrario, il cane deve rimanere 60 giorni presso il canile, durante i quali il proprietario potrebbe farsi vivo. Trascorso inutilmente detto periodo l’animale viene posto in adozione.

In cosa consiste l’affidamento di un cane smarrito

Chi ritrova un cane smarrito deve presentare la relativa denuncia in modo che le autorità competenti possono verificare se ne è stato segnalato lo smarrimento ed eventualmente restituire l’animale al legittimo proprietario. Al momento della denuncia di ritrovamento, il soggetto può fare presente di essere disponibile ad ospitare il cane smarrito nel proprio domicilio. In questa ipotesi, è possibile che l’animale gli venga affidato a condizione che lo restituisca qualora il legittimo proprietario dovesse comparire e richiederne la restituzione. Affinché il cane entri nella piena proprietà dell’affidatario bisogna comunque attendere un anno senza che il padrone lo rivendichi [4].

Note:

[1] Cass. Pen. Sez. V n. 231 del 11.10.2011.

[2] Art. 927 cod. civ.

[3] Art. 948 cod. civ.

[4] Art. 929 cod. civ..

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